Accertamento di conformità a Roma
Che cos’è l’accertamento di conformità?
Che cos’è l’accertamento di conformità a Roma e quando presentarlo? in questo articolo chiariremo tutti gli aspetti utili per sanare le opere soggette a conformità urbanistica.
L’accertamento di conformità è disciplinato dall’articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia), che riprende l’articolo 13 della legge n. 47/85.
E’ considerato lo strumento urbanistico attraverso il quale l’ordinamento consente la sanatoria di abusi edilizi “formali”, ovvero di opere realizzate in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso.
La condizione per il rilascio del permesso in sanatoria è che gli interventi abusivi siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al tempo di realizzazione degli interventi medesimi, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
Cosa bisogna presentare al Comune di Roma per l’accertamento di conformità?
Per ottenere il permesso in sanatoria occorre presentare al competente ufficio comunale suet apposita istanza di accertamento di conformità a Roma a firma del responsabile dell’abuso o dell’attuale proprietario dell’immobile, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, che asseveri la “doppia conformità” delle opere, e dagli opportuni elaborati progettuali (generalmente: progetto ante e post opera, atto di acquisto dell’immobile, documentazione catastale, eccetera).
Quanto tempo ci vuole per il rilascio del parere favorevole?
Quanto ai termini per la presentazione dell’istanza, l’articolo 36 Testo Unico dell’edilizia prevede una pluralità di scadenze, che comunque la dottrina intende come meramente sollecitatorie e non perentorie, dal momento che la presentazione dell’istanza in sanatoria è consentita fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative.
Una volta presentata la domanda di accertamento di conformità, l’ufficio comunale ha sessanta giorni di tempo per pronunciarsi e rilasciare il parere favorevole in accertamento di conformità: decorso tale termine la domanda si intende respinta (tale condotta integra una ipotesi di “silenzio significativo”, che ha natura di atto tacito di reiezione dell’istanza).
Accertamento di conformità, silenzio è diniego dopo termine dei 60 giorni
Estremi della sentenza: TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 2 ottobre 2018 n. 5745
Massima: Il silenzio, oltre il termine di sessanta giorni, sulla domanda di accertamento di conformità equivale ad un diniego.
Secondo alcune sentenze dell’autorità amministrativa è possibile la ripresentazione dell’istanza in sanatoria a condizione che si basi su elementi nuovi in precedenza non valutati dall’amministrazione.
Il rilascio del permesso in sanatoria è comunque subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma di denaro pari al contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, nei casi di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella normale.
Nell’ipotesi di intervento edilizio realizzato in parziale difformità l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
0 commenti