Autorizzazione in deroga sanitaria a Roma
Autorizzazione in deroga art. 65 – 63
RICHIESTA DI DEROGA/VOLTURA PER LOCALI DI ALTEZZA INFERIORE A 3 m e LOCALI SEMINTERRATI O INTERRATI
Benvenuto caro lettore nel sito dello Studio Tecnico Praticheroma oggi tratteremo l’argomento dedicato all’autorizzazione in deroga sanitaria a Roma, se stai leggendo questo post evidentemente hai bisogno di informarti riguardo alla deroga o semplicemente stai cercando un preventivo gratuito, in entrambi i casi puoi se necessiti di informazioni e senza alcun impegno puoi contattarci tramite il form dei contatti sottostante, ti auguriamo una buona lettura.
INDICE:
- Cosa sapere prima di richiedere una deroga sanitaria
- Che cos’è la deroga sanitaria a Roma?
- Autorizzazione in deroga art.65 dlgs 81/08
- Autorizzazione in deroga art.63 dlgs 81/08
- Deroga per locale inferiore ai 3 m
- Quando è obbligatoria la deroga? Locale interrato e seminterrato
- Locali non soggetti a deroga seminterrati e interrati
- Ristorante: Autorizzazione in deroga per cucina
- Limite altezza esteso anche al di sotto dei 5 lavoratori quando?
- Nuova autorizzazione in deroga Roma art.65, art.64 e art. 63 Dlgs 81 del 2008
- Voltura autorizzazione in deroga a Roma
- Quanto costa richiedere un’autorizzazione in deroga a Roma?
- Voltura autorizzazione in deroga a Roma
- Autorizzazione in deroga Elenco degli SPRESAL ASL di Roma
Cosa sapere prima di richiedere una deroga
Prima di richiedere l’autorizzazione in deroga sanitaria a Roma, il Datore di Lavoro deve accertarsi che i locali siano conformi alla normativa urbanistica vigente (Regolamenti edilizi e d’igiene del Comune) e che le destinazioni d’uso siano compatibili con l’attività lavorativa cui si vuole destinare tali locali.
Che cos’è la deroga sanitaria a Roma?
La deroga, in diritto, indica una situazione in base alla quale una norma giuridica non trova applicazione oppure viene disapplicata in luogo di altra norma, nelle ipotesi stabilite dalla legge.
Nel caso specifico stiamo parlano di autorizzazione in deroga sanitaria a Roma, può capitare che in alcune circostanze i locali commerciali, laboratori e magazzini non posseggono tutti i requisiti strutturali previsti da normativa igienico sanitaria. La richiesta dell’autorizzazione in deroga dipende dal tipo di utilizzo che viene praticato in uno specifico immobile.
Prima di tutto occorre fare una precisazione, la deroga come viene concepita a Roma e comunque anche negli altri distretti sanitari, riguarda la legittimazione di porzioni o immobili adibiti a luoghi di lavoro. Prima di tutto occorre fare delle precise distinzioni, sono previste due tipologie di deroghe:
- Deroga per luoghi di lavoro chiusi sotterranei o semisotterranei anche detti locali interrati (art.65 del D. Lgs. 81/2008);
- Deroga per luoghi di lavoro con altezze inferiori rispetto alla minima consentita (art.63 del D. Lgs. 81/2008).
Autorizzazione in deroga: D.Lgs. 81/08 all’art. 65
Il D.Lgs. 81/08 all’art. 65 comma 1, pone il divieto di destinare al lavoro locali chiusi interrati o seminterrati. In deroga al suddetto divieto, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima;
Autorizzazione in deroga: D.Lgs. 81/08 all’art. 63
Il D.Lgs. 81/08 all’art. 63, rubricato “Requisiti di salute e di sicurezza” prevede al comma 1 che “I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV” in particolare l’altezza non deve essere inferiore ai tre metri.
Richiesta di deroga per locali con altezza inferiore a 3 metri
In alcuni casi il datore di lavoro può richiedere l’autorizzazione in deroga sanitaria a roma all’art. 63 comma 1 D. Lgs. n. 81, che riguarda le attività lavorative industriali che si svolgono in locali di altezza inferiore a 3 metri e precisamente:
– le aziende in cui sono occupati più di 5 lavoratori dipendenti (il limite di 5 riguarda il numero totale di dipendenti occupati nell’unità produttiva e quindi non solo quelli presenti abitualmente nei locali di minore altezza)
– le aziende che eseguono lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria indipendentemente dal numero dei dipendenti
In ogni caso l’altezza non potrà essere inferiore a quanto previsto dalla normativa di igiene edilizia attualmente in vigore.
La deroga è ammessa quando ricorrono necessità tecniche aziendali. Fra queste possono essere considerate anche i casi di altezze minime inferiori ai tre metri dovute alla realizzazione di sopraelevazioni del pavimento o controsoffittature installate al fine di consentire l’alloggiamento di impianti.
Sono esclusi dai limiti previsti dall’art. 63 i locali da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda di cui fanno parte e le aziende commerciali per le quali valgono i limiti di altezza stabiliti dalla normativa urbanistica vigente.
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Tuttavia, quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l’organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell’ambiente (allegato IV punto 1.2.4. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e comunque nel rispetto dell’altezza netta di m 2,70 per ciascun locale.
L’osservanza dei limiti stabiliti dalla presente norma circa l’altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell’organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati
Quando è obbligatoria la deroga? Locale interrato e seminterrato
L’art. 65 comma 1 pone il divieto di destinare al lavoro i locali chiusi sotterranei o semisotterranei. Sono considerati locali semisotterranei quelli per i quali la quota di interramento rispetto al piano di campagna, misurata su tutte le mura perimetrali, è maggiore del 50% e minore del 100% (percentuale quest’ultima sulla base della quale vengono
classificati i locali sotterranei).
L’autorizzazione in deroga sanitaria a Roma serve a derogare il suddetto divieto, autorizzando i locali destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, solamente quando ricorrano particolari esigenze tecniche.
In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (art. 65 comma 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
L’organo di vigilanza può consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
Si riporta di seguito una lista non esaustiva delle attività non derogabili ai sensi dell’art. 65 D.Lgs 81/08, salvo che non venga dimostrato che, attraverso particolari accorgimenti tecnici (ad esempio lavorazioni a ciclo chiuso), non si liberino nei locali sostanze dannose: galvanica, verniciatura, saldatura fusione di metalli, uso di minerali a spruzzo, uso di solventi e collanti non ad acqua, carica di accumulatori, lavorazioni di materie plastiche a caldo, officine con prova motori, falegnamerie tinto lavanderie, sviluppo e stampa tipografi.
Locali non soggetti a deroga seminterrati e interrati
- locali dove viene svolta l’attività di deposito, a condizione che non ci sia permanenza di lavoratori o che l’attività svolta
dall’impresa non sia unicamente quella di deposito; - servizi igienici, spogliatoi e corridoi;
- locali in cui l’attività, per esigenze tecniche, deve essere svolta in locali chiusi sotterranei o semisotterranei come ad esempio fungaie, caveau delle banche, etc., (art. 65 comma 2 D.Lgs 81/08).
Ristorante: Autorizzazione in deroga per cucina
Per i seminterrati adibiti a locale cucina od a lavorazioni con apparecchi termici alimentati a gas, la deroga sarà rilasciata a condizione che il livello di interramento non superi i 3/4 del totale calcolato dal livello di campagna, fatte salve le competenze di altri enti come i vigili del fuoco.
Se il locale non dovesse rientrare nei parametri su indicati è ammessa l’utilizzo della stessa funzione mediante il rilascio della deroga per la cucina a condizione che vengano utilizzate apparecchiature elettriche.
Limite altezza esteso anche al di sotto dei 5 lavoratori quando?
L’osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l’altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa
anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano
ritenute, a giudizio dell’organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati. Locali non soggetti a deroga per altezza inferiore a 3 metri (salvo disposizioni specifiche):
- uffici;
- attività classificate commerciali dal sistema di codifica ATECO;
- servizi igienici, spogliatoi e corridoi;
- locali adibiti a deposito, ove non vi sia permanenza di lavoratori;
Per gli uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, per quelli delle aziende commerciali e per gli altri locali di cui sopra, i limiti minimi di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente, ovvero m.2,70 per gli uffici, m.2,40 per servizi igienici, spogliatoi, depositi-ripostiglio e corridoi, e m.3 per i locali destinati ad attività commerciali. In presenza di locali condonati con concessione in sanatoria e certificato di agibilità si terrà conto di tali documenti.
Nuova autorizzazione in deroga Roma art.65, art.64 e art. 63 Dlgs 81 del 2008
La richiesta di autorizzazione in deroga in base all’art.63, 64 e 65 deve essere presentata all’ASL di competenza a Roma corredata dalla seguente documentazione:
- Domanda dell’interessato in bollo da € 16,00 ;
- Copia di un documento di identità in corso di validità;
- Attestazione di versamento in originale di € 129,12 (centoventinove/12) da allegare a titolo di acconto, alla
presentazione della domanda (l’importo a saldo, da definire a conclusione dell’iter autorizzativo secondo il Tariffario Regionale vigente, dovrà essere versato prima del ritiro dell’atto autorizzativo); - Scheda tecnica, compilata in ogni sua parte con data della compilazione e firma del Rappresentante Legale;
- Numero due piantine planimetriche con sezioni, in scala 1:50 o 1:100, timbrate e firmate in originale da un
professionista abilitato; - La relazione tecnica datata, timbrata e firmata da professionista abilitato, indicante le caratteristiche dell’impianto di
trattamento dell’aria; - Dimostrazione di utenza di acqua potabile (bolletta o contratto ACEA). Qualora per l’approvvigionamento idrico si
utilizzi un sistema alternativo alla fornitura ACEA, questo deve essere specificato e deve essere esibito il documento
autorizzativo; - Relazione relativa all’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, ove previsto;
- Copia dichiarazione di conformità di tutti gli impianti ai sensi del D.M. n. 37/2008, in particolare elettrico, aeraulico, a
gas e copia dell’ultima verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra; - Copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) comprensiva della ricevuta rilasciata dal Comando Provinciale dei VV.F. di Roma e/o Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per le attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi; - Elenco delle attrezzature con descrizione del ciclo produttivo dettagliando l’eventuale presenza di lavorazioni con
emissioni nocive firmata dal Datore di Lavoro; - Copia del parere di agibilità rilasciato dalla C.V.L.P.S. per i locali chiusi di pubblico spettacolo con una capienza
superiore a 200 persone e fino a 1300 persone; - Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato per locali di pubblico spettacolo con capienza complessiva inferiore alle
200 persone; - La valutazione del rischio chimico se presente;
- Valutazione del rischio radon;
- N. 1 marca da bollo da € 16,00 da applicare sull’atto autorizzativo;
Voltura autorizzazione in deroga
La richiesta di voltura dell’autorizzazione in deroga sanitaria a Roma è necessaria in caso di acquisto di ramo d’azienda, in quanto la voltura in questione si correda all’elenco della documentazione da inviare mediante scia di subingresso.
In questa circostanza il locale è già provvisto di deroga ma intestata alla società o ditta cedente, la procedura si completa allegando alla domanda di voltura in deroga la ricevuta di pagamento istruttorio di circa 40 euro, l’atto di cessione d’azienda, il progetto vidimato della Asl e l’autorizzazione in deroga in originale.
Lo Studio Tecnico Praticheroma è specializzato nella richiesta di autorizzazione in deroga sanitaria a Roma, contattaci senza impegno per ricevere un preventivo gratuito e senza impegno.
Quanto costa richiedere un’autorizzazione in deroga a Roma?
Il costo di un’autorizzazione in deroga è rapportato agli adempimenti necessari all’ottenimento del certificato. Ogni deroga può differire in ragione della tipologia. Comunque si può dare un idea di massima ma molto orientativa.
Diciamo che più documentazione si ha e meno è costosa la pratica di autorizzazione in deroga. Il costo quindi può oscillare dai 1500,00 € ai 2500,00€. Ribadendo che sono prezzi del tutto orientativi vi invitiamo pertanto a chiederci un preventivo in riferimento alla vostra situazione specifica.
Per i tecnici e liberi professionisti
Sulle planimetrie va indicata la destinazione di uso dei locali, le loro dimensioni ed altezze, la misura delle aperture (porte e finestre) all’aria libera, distinte in superficie vetrata totale e superficie vetrata apribile e, ove sia installato un impianto di aerazione, le relative canalizzazioni. In tal caso nella sezione dovrà evidenziarsi il posizionamento della presa d’aria esterna e, ove presente, la bocca di espulsione.
Eventuali ambienti riportati in planimetria e non soggetti all’autorizzazione in deroga devono essere appositamente contrassegnati. Sul cartiglio dovrà essere predisposto un apposito spazio, di dimensioni 12.5 cm x 8 cm, per l’apposizione del timbro.
Autorizzazione in deroga a Roma: Elenco SPRESAL ASL
ASL Roma 1 Via Fornovo 12 00192 Roma Tel. 06 68353064 protocollo@pec.aslroma1.it |
ASL Roma 2 Viale B. Bardanzellu 8 00155 Roma tel. 06 41434946 protocollo.generale@pec.aslroma2.it |
ASL Roma 3 Via Portuense 571 00149 Roma Tel. 06 56485113 spresal@pec.aslromad.it |
ASL Roma 4 Via Terme di Traiano 39/a 00053 Civitavecchia RM Tel. 06 96669249 protocollo@pec.aslrmf.it |
ASL Roma 5 Via Tenuta del Cavaliere 1 00012 Guidonia Montecelio. RM Tel .0774 3589027 protocollo@pec.aslromag.it |
ASL Roma 6 c/o Ospedale Spolverini Via delle Cerquette 2 00040 Ariccia Roma Tel. 06 9327530 spresal@pec.aslromah.it |
2 commenti
Carla · 24 Marzo 2021 alle 15:42
Buongiorno, è possibile fare una richiesta di autorizzazione in deroga anche per gli immobili privati residenziali? Grazie mille in anticipo. Cordialità
Geometra Davide Galotto · 6 Aprile 2021 alle 12:20
Buongiorno, è possibile fare una richiesta facendo una giusta istruttoria! ci puo’ contattare tramite la pagina contatti compilando il modulo di contatto!