Indice articolo Bonus facciate Roma

Cos’è il Bonus facciate:

Il Bonus facciate Roma è una detrazione fiscale in vigore dal 2020 estesa anche per il 2021, in aggiunta a tutte le altre già esistenti (Ecobonus, detrazioni ristrutturazioni, Sismabonus, Bonus mobili) e specifica per interventi riguardanti il decoro architettonico.

Il Bonus è valido per tutti gli edifici privati, dalla villetta al condominio, gli interventi edilizi, anche di manutenzione ordinaria, il recupero o il restauro della facciata.

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Come usare il Bonus Facciate Roma

Per usufruire della detrazione fiscale si applicano le disposizioni che regolano le detrazioni per ristrutturazioni. Il Bonus in caso di detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, e per le modalità di pagamento e di ripartizione della detrazione tra più beneficiari si applicano le disposizioni in vigore per la detrazione per ristrutturazione.

Requisiti minimi Bonus facciate Roma

Tra i limiti da considerare, non cambia la definizione delle zone ammesse all’incentivo: il bonus facciate Roma spetta per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, situati in Zone A e B o assimilabili.

Per accedere al Bonus Facciate Roma bisogna rispettare 3 condizioni principali:
– l’ubicazione degli edifici sottoposti all’intervento di recupero della facciata;
– la visibilità delle facciate;
– la percentuale di intonaco su cui intervenire (non superiore al 10%).

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In cosa consiste il Bonus Facciate Roma

Grazie al Bonus Facciate è possibile avere uno sconto in fattura e cessione del credito che consentono di recuperare subito il 90% della spesa totale, senza attendere i 10 anni di tempo previsti per l’utilizzo in detrazione fiscale.

Scendiamo quindi nel dettaglio, con tutte le istruzioni utili per l’accesso al bonus facciate Roma.

Quando richiedere il bonus facciate Roma

L’agevolazione ha portata ampia: ne possono beneficiare gli inquilini, i proprietari, residenti e non nel territorio dello Stato. Possono accedere al bonus facciate sia le persone fisiche che le imprese.

Per accedere al bonus facciate 90% è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

Bonus facciate Roma per zone A e B: quando spetta la detrazione del 90%

Il bonus facciate 90% spetta esclusivamente per i lavori effettuati su immobili ricadenti in zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili, come da certificazioni urbanistiche, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Nel dettaglio, la Zona A comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

La Zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Non si può accedere al bonus facciate per i lavori realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E e F.

ZonaDecrizioneAccesso al bonus facciate
Acomprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessiSI
Binclude le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mqSI
Cinclude le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino non edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità previsti alla lettera B)NO
Dcomprende le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilatiNO
Esono le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui -fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone CNO
Finclude le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generaleNO

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Bonus facciate 90%, i lavori ammessi in detrazione fiscale al 90%

Rientrano tra i lavori ammessi al bonus facciate quelli realizzati per il rinnovamento ed il consolidamento della facciata esterna degli edifici, anche solo di pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.

L’accesso alla detrazione fiscale del 90% è riconosciuto anche per i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Sono comprese nella nuova agevolazione fiscale anche le spese correlate.

Riepilogando, rientrano nel bonus facciate del 90% i seguenti lavori:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Requisito fondamentale per accedere all’agevolazione è che i lavori siano effettuati sull’involucro esterno visibile dell’immobile. Non spetta invece per le opere realizzate sulle facciate interne dell’edificio, se non sono visibili su strada o da un suolo ad uso pubblico.

L’Agenzia delle Entrate fornisce quindi alcuni esempi di interventi ammessi in detrazione fiscale:

  • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie
  • il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi
  • i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Il bonus facciate si applica anche alle spese sostenute per la progettazione degli interventi, per le altre prestazioni professionali collegate, così come per quelle sostenute per l’acquisto dei materiali.

Via libera allo sconto fiscale anche per i costi direttamente collegati alla realizzazione delle opere, come quelle relative all’installazione dei ponteggi, l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi.

INTERVENTI DI RECUPERO O RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA DEGLI EDIFICI
PULITURA E TINTEGGIATURA ESTERNA SU STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA
INTERVENTI SULLE STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA COMPLESSIVA DELL’EDIFICIO influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio
INTERVENTI SU BALCONI, ORNAMENTI E FREGI (INCLUSI QUELLI DI SOLA PULITURA O TINTEGGIATURA)
ALTRI INTERVENTI PER IL DECORO URBANO
– grondaie,
– pluviali,
– parapetti,
– cornicioni
SOLO SE VISIBILI DALLA STRADA O DA SUOLO AD USO PUBBLICO, SUPERFICI CONFINANTI CON
– chiostrine,
– cavedi,
– cortili,
– spazi interni,
– smaltimento materiale,
– cornicioni
SPESE CORRELATE AGLI INTERVENTI AGEVOLABILI
– acquisto materiali
– progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e sopralluoghi e rilascio dell’attestazione di prestazione energetica)
– installazione ponteggi
– smaltimento materiale
– Iva
– imposta di bollo
– diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi
– tassa per l’occupazione del suolo pubblico

Bonus facciate Roma per il cappotto termico: i requisiti da rispettare

Il bonus facciate, per la posa in opera del cappotto termico, è una delle alternative al superbonus 110% più invitante per i contribuenti, sia in relazione alla misura della detrazione fiscale riconosciuta che per quel che riguarda il numero inferiore di adempimenti necessari.

Nel caso di lavori di rifacimento della facciata influenti anche dal punto di vista termico (o che coprono oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio) è necessario rispettare requisiti specifici per beneficiare della detrazione al 90%:

  • i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015
  • i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.

Per godere del bonus è comunque necessario che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra i valori indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del citato decreto 11 marzo 2008 e quelli riportati nell’appendice B all’allegato 1 del decreto 26 giugno 2015.

Le verifiche ed i controlli sul rispetto dei requisiti vengono effettuati applicando le stesse procedure ed adempimenti previsti per l’ecobonus.

Per i lavori influenti dal punto di vista termico bisognerà acquisire e conservare:

  • asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi
  • attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.

Bisognerà inoltre inviare comunicazione ENEA anche per il bonus facciate. Per i lavori che influiscono dal punto di vista termico bisognerà trasmettere entro 90 giorni dal termine dei lavori la scheda descrittiva degli interventi realizzati, indicando:

  • i dati identificativi dell’edificio e di chi ha sostenuto le spese
  • la tipologia di intervento effettuato
  • il risparmio annuo di energia che ne è conseguito
  • il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali
  • l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

Bonus facciate 90% Roma : i soggetti beneficiari

Possono beneficiare del bonus facciate 2021 tutti i contribuenti, residenti e non residenti, anche se titolari di partita IVA, che sostengono le spese per l’esecuzione dei lavori agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile.

Nello specifico, il bonus facciate 90% spetta a:

  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • società semplici;
  • associazioni tra professionisti;
  • contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Ne sono esclusi i contribuenti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva .

Tuttavia, il bonus facciate sarà fruibile anche da questi se titolari di altri redditi assoggettati ad Irpef o Ires.

La guida dell’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che il diritto a beneficiarne riguarda non solo il proprietario dell’immobile, ma anche l’affittuario o il comodatario dello stesso, previa acquisizione del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del locatore.

Bonus facciate Roma: adempimenti e come pagare

Sono diversi gli adempimenti correlati all’accesso al bonus facciate 2021.

Partendo dai pagamenti:

  • le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa dovranno pagare con bonifico parlante dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale della ditta o professionista che ha effettuato i lavori.
  • i titolari di reddito d’impresa non hanno l’obbligo di pagare con bonifico parlante.
TIPOLOGIA BENEFICIARIOPAGAMENTI
PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESAbonifico bancario, postale o tramite conto aperto presso un istituto di pagamento
TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESAnon sono tenuti al pagamento con bonifico

Se le modalità di pagamento sono diverse, è identico l’elenco degli adempimenti da porre in essere per beneficiare del bonus facciate.

Per accedere alla detrazione del 90% bisognerà:

  • indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione
  • comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’ASL mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri. Questo adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

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