istallazione cappotto con 110%

Che cos’è il Cappotto termico?

Il cappotto termico è una tecnica di isolamento termico che ha lo scopo di evitare dispersioni di calore dall’immobile così da garantire una temperatura sempre ottimale dell’abitazione.

I costi d’installazione per un Cappotto termico sono:

Pannelli isolanti, dai c.a. 30€ al m2 per i materiali sintetici (tra i più economici il polistirene espanso EPS) ai c.a. 50-80€ al m2 per i materiali naturali (Fibra di Legno, Lana di Roccia, ecc.);

Manodopera locale, con prezzi che variano da ditta a ditta, orientativamente di c.a. 30-50€ al m2;

Noleggio dei ponteggi, che orientativamente è pari a circa 8-10€ al m2;

A questi vanno poi aggiunti i costi di tutti i materiali necessari per effettuare e completare i lavori.

Ecobonus 110%: Quando è possibile?

In base al nuovo Decreto Rilancio (decreto legge 19/05/2020, n.34), è possibile usufruire di una detrazione IRPEF o IRES per gli interventi di installazione del cappotto termico sulle pareti dell’edificio. La norma stabilisce infatti all’articolo 119 l’ecobous con aliquota 110% per i lavori che mirano a favorire la riqualificazione energetica. In particolare al comma 1a, viene disciplinata la possibilità di portare in detrazione le spese relative agli interventi di isolamento termico che hanno ad oggetto

  • Le superfici opache verticali orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. L’importo massimo di spesa detraibile è pari a 60.000€ moltiplicato per il n° di unità immobiliari dell’edificio.

L’aliquota del 110% verrà applicata per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Il superbonus sembra valido anche per i condomini (il decreto non lo specifica all’interno del comma 1a, ma si dà per scontato sia cosi), ma in ogni caso è possibile beneficiare della detrazione solo se vengono rispettate le condizioni generali di accesso stabilite dalla normativa. Infine, è possibile richiedere la cessione del credito o lo sconto immediato.

Cappotto termico: Detrazioni fiscali Ecobonus 110%

Qualora gli interventi di isolamento termico a cappotto non raggiungano il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, è possibile accedere all’Ecobonus 2020, con l’aliquote al 65%, così come disciplinato dalla legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – entrata in vigore il 01/01/2020). La norma stabilisce infatti che è possibile detrarre le spese relative agli interventi sull’involucro dell’edificio (coibentazione di pareti, soffitti, tetti e pavimenti) per un importo massimo di 60.000€, da dividere in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020. Anche in questo caso si tratta di detrazioni IRPEF (per le persone fisiche) o IRES per le aziende. Tra i beneficiari rientrano:

  • Persone fisiche, tra cui il proprietario, l’inquilino, soggetti in comodato o i condòmini;
  • Contribuenti con reddito, tra cui anche le società di persone o di capitali;
  • Associazioni tra professionisti;
  • Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o enti che hanno le stesse finalità sociali (solo se società “in house providing”).

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Detrazioni fiscali 50% per Bonus Ristrutturazioni

Anche in questo caso è possibile richiedere la detrazione per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali ed è possibile accedere alla cessione del credito o allo sconto immediato in fattura.

In base alla legge di bilancio 2020, è possibile richiedere un’agevolazione fiscale al 50% anche per particolari tipologie di interventi legati al cappotto termico se questi rientrano nel contesto più ampio dei lavori di ristrutturazione edilizia (solo detrazione IRPEF, no IRES). Nello specifico, gli interventi ammessi in detrazione sono:

  • Interventi di manutenzione ordinaria, tra cui le opere atte a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
  • Interventi di manutenzione straordinaria, tra cui rientrano anche gli interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • Opere di Restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come l’eliminazione e la prevenzione di situazioni di degrado o la demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile.

Ai fini della detrazione gli interventi di manutenzione ordinaria, devono essere effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali. Negli altri casi invece possono essere detratti anche gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali. Per le parti comuni degli edifici condominiali a spesa si divide in base ai millesimi. Possono essere detratte le spese effettuate fino al 31 dicembre 2020, entro l’importo massimo di 96.000 euro e con una detrazione che dovrà essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. 

Detrazione fiscale: Cosa significa?

Quando parliamo di Detrazione fiscale si intende una somma di denaro che verrà poi sottratta dall’imposta lorda, così che venga determinata un imposta netta dovuta più bassa rispetto a quella inizialmente prevista.

Nel caso delle persone fisiche la detrazione fiscale andrà ad incidere direttamente sull’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), mentre nel caso delle aziende o attività commerciali si parla di detrazione IRES (Imposta sul Reddito delle Società).

Utilizzi dell’Ecobonus:

Esistono 3 diverse modalità di utilizzo del credito fiscale, e sono:

Utilizzo diretto dello stesso contribuente, in grado di suddividere il bonus fiscale in cinque rate annuali di pari importo.

Cessione del bonus ad un impresa che effettua lavori(sconto fattura)

Cessione del bonus 110% alla banca o altri intermediari finanziari

Per il procedimento di cessione del bonus ad una banca o altri intermediari, basterà semplicemente attendere una circolare dell’Agenzia delle Entrate o un decreto ministeriale.

Questa circolare o decreto è in fase di lavorazione ed è ipotizzabile che non tardi ad arrivare.Viene inoltre ricordato che non vi è nessun obbligo da entrambe le parti(ovvero banca e impresa)nell’accettare la cessione del credito, e quindi si dovrà arrivare ad una contrattazione.


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