Cerchi consulenza bonus facciate Roma 90% ?

In questo Artciolo di Praticheroma troverai tutte il informazioni utili e necessarie che si cercano quando si richiede Consulenza BONUS FACCIATE Roma.

Se non sai di cosa si tratta ti consigliamo di leggere il nostro articolo: BONUS FACCIATE ROMA.

Se invece stai cercando appunto consulenza bonus facciate Roma o un’impresa ristrutturazioni Roma per Bonus Facciate 90% , sei nel posto giusto.

Le importanti detrazioni fiscali offerte dallo Stato, infatti, permettono di portare in detrazione, nella dichiarazione dei redditi specifica, i costi sostenuti per restaurare immobili o parti di esso.  Praticheroma, in quanto impresa ristrutturazioni Roma esperta in ristrutturazioni condominiali Roma, abitazioni private e lavori pubblici, oltre a garantire un’ottima esecuzione dei lavori, garantisce anche connsulenza, in questo caso, consulenza bonus facciate Roma.

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Indice Articolo: Consulenza Bonus Facciate Roma

Cosa troverai in questo articolo:

Definizione di Bonus facciate 90% Roma

Come riportato nel nostro articolo Bonus Facciate Roma e anche dal sito Agenzia delle Entrate, il Bonus è per quei lavori riguardanti il restauro delle facciate Roma di un condominio finalizzate al decoro urbanistico.

Con questo intervento, è possibile beneficiare del cosiddetto “bonus facciate 90%” ,ovvero la detrazione del 90% per la spesa dai versamenti Irpef o Ires.

Per entrare più nel dettaglio della definizione LEGGI il nostro articolo Bonus Facciate

Consulenza Bonus facciate Roma, Ambiti soggettivi e oggettivi di applicazione

Soggetti che possono accedere al bonus facciate:

Una delle prime domande che viene fatta a un impresa ristrutturazioni bonus facciate roma quando si richiede consulenza Bonus facciate 90% Roma, è “chi puo’ beneficiare di tale detrazione“. Ovvero, quali sono i soggetti che possono usufruire del Bonus facciate 90% e cosa devono fare per richiederlo.

Coloro che possono usufruide del bonus facciate, devono:

  • possedere l’immobile in qualità di proprietario,nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato,regolarmente registrato,ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

E’ utile sapere che oltre ai sopracitati, possono usufruire anche conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento,il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato; chi esegue i lavori in proprio limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Consulenza bonus facciate, ambito oggettivo interventi ammessi

Il bonus facciate 90% spetta esclusivamente per i lavori effettuati su immobili ricadenti in zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili, come da certificazioni urbanistiche, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Nel dettaglio, la Zona A comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

La Zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Consulenza per capire il bonus facciate 90% roma
informazioni utili per consulenza Bonus Facciate nel comune di Roma

Consulenza Bonus facciate su DETRAZIONE SPETTANTE

Cosa importante quando si chiedere consulenza bonus facciate Roma, non è stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile.

La detrazione fiscale pertanto,spetta nella misura del 90% calcolata sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico.

E’ facoltà dell’amministrazione, di verificare la congruità tra costo delle spese sostenute oggetto di detrazione e il valore dei relativi interventi eseguiti.

La detrazione dall’imposta lorda può essere fatta valere ai fini sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)che dell’imposta sul reddito delle società (IRES)e si riferisce alle spese sostenute nel 2020, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Consulenza riguardo a Adempimenti per Bonus facciate Roma

Gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 % dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio devono soddisfare i requisiti del decreto “requisiti minimi” e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica a cui si fa riferimento.

In tali ipotesi, è espressamente previsto che, ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicano le disposizioni che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Da questo ne deriva che , per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente In particolare, si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per gli interventi sull’involucro edilizio dal cosiddetto “ecobonus”.

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, gli adempimenti necessari ai fini della fruizione del “bonus facciate” possono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato o dall’amministratore del condominio che,nella generalità dei casi, provvede all’indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione e agli altri adempimenti relativi alle altre detrazioni spettanti a fronte di interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni.

In tal caso, anche ai fini del “bonus facciate”, l’amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione delle somme corrisposte dal condomino, attestando, altresì, di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.L’amministratore deve, inoltre, conservare la documentazione originale, al fine di esibirla a richiesta degli Uffici competenti.


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