Dalla caldaia agli infissi, i lavori agevolati (e quelli esclusi) secondo il testo definitivo del decreto Rilancio, con la possibilità della cessione alle banche

Con la pubblicazione del testo definitivo nella Gazzetta Ufficiale, cresce il numero di chi si chiede come funziona e cosa rientra nel superbonus 110% introdotto dal decreto Rilancio (Dl 34/2020, convertito dalla legge 77). La possibilità di avere uno sconto immediato in fattura, in alternativa alla cessione del credito alle banche, è di gran lunga l’elemento che attira di più l’attenzione: per la prima volta una detrazione fiscale arriva a coprire interamente il costo dei lavori. La detrazione si recupera in 5 anni e si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Vediamo allora chi ha diritto al superbonus 110%, e come lo si può ottenere, nelle due versioni ecobonus e sismabonus Aiutandoci con la Guida pubblicata il 24 luglio dalle Entrate, in attesa del decreto attuativo del ministero dello Sviluppo economico e delle altre istruzioni ufficiali dell’Agenzia.

Cosa rientra nell’ecobonus al 110 per cento
Sono agevolati interventi di isolamento termico (che coinvolgano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio) e/o di sostituzione dell’impianto termico con un impianto a pompa di calore o ad alta efficienza. I massimali di spesa cambiano a seconda del tipo di intervento e di edificio, come vedremo più avanti. Quando si esegue almeno uno di questi lavori “trainanti” si può avere la detrazione del 110% anche per le opere agevolate con l’ecobonus ordinario (sono i cosiddetti lavori “trainati”): ad esempio, la sostituzione degli infissi o l’installazione di schermature solari. Inoltre, il decreto Rilancio permette di abbinare ai lavori “trainanti” – sempre al 110% – anche l’installazione di impianti fotovoltaici, eventualmente con sistemi di accumulo, e di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Il superbonus sui lavori “trainati” si recupera in 5 anni.

I requisiti per l’ecobonus al 110%
Per avere il 110% bisogna migliorare di due classi energetiche l’efficienza dell’intero edificio (ad esempio, una casa monofamiliare o un condominio) o della singola unità immobiliare su cui si interviene, se si tratta di una unità che sia funzionalmente indipendente e abbia un accesso autonomo dall’esterno (ad esempio, una villetta a schiera).
Inoltre, le persone fisiche che eseguono gli interventi di ecobonus 110% trainanti e trainati possono applicarli al massimo su due unità immobiliari. Il Parlamento, convertendo il decreto Rilancio, ha cancellato il limite delle seconde case. Ora c’è solo il vincolo di due unità. Con un paio precisazioni importanti: i lavori eseguiti a livello condominiale non contano, quindi non “consumano” il limite di due unità; inoltre, per il sismabonus 110% non c’è nessun limite quantitativo.

Asseverazioni, documentazione e altri oneri
Per l’ecobonus 110% è necessario un set documentale piuttosto pesante. Servono:
1) l’Attestato di prestazione energetica (Ape) pre e post intervento, redatto nella forma della dichiarazione asseverata;
2) una asseverazione redatta da un tecnico abilitato con cui si garantisce che i lavori rispettano i requisiti prestazionali con cui si certifica che le spese sono «congrue» (cioè, non gonfiate). Questa asseverazione dovrà essere dovrà essere trasmessa all’Enea secondo le istruzioni che saranno diramate dal ministero dello Sviluppo economico;
3) il visto di conformità rilasciato da un commercialista, Caf o intermediario abilitato: nonostante l’audizione del direttore delle Entrate facesse pensare a una soluzione diversa, la Guida conferma che il visto serve solo quando si fa la cessione o lo sconto in fattura.

I limiti di spesa per i lavori trainanti
Per l’isolamento termico la spesa su cui calcolare la detrazione del 110% è 50mila euro per edifici monofamiliari o unità immobiliari “indipendenti”; 40mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari per i condomìni che hanno da 2 a 8 unità, cifra che scende a 30mila euro negli edifici composti da più di 8 unità. Per l’intervento sugli impianti termici il plafond di spesa è di 30mila euro per gli edifici monofamiliari o “indipendenti”; 20mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari nei condomìni fino a 8 unità, cifra che scende a 15mila euro nei condomìni oltre le 8 unità.

Il cambio degli infissi e i lavori nei singoli alloggi
A questo punto è possibile rispondere a due domande molto frequenti:
1) il cambio degli infissi rientra nell’ecobonus al 110% in 5 anni solo se abbinato a lavori “trainanti” (cappotto o impianto termico). E questo – nota bene – anche se i lavori “trainanti” sono quelli eseguiti dal condominio: l’unica condizione è che i due interventi avvengano «contestualmente», dice la Guida delle Entrate. Se invece il cambio delle finestre è eseguito da solo beneficia della detrazione del 50% in 10 anni (sia come ecobonus sia come ristrutturazione edilizia) e in entrambi i casi si può chiedere lo sconto immediato in fattura o effettuare la cessione del credito d’imposta alle banche o ad altri soggetti;
2) i lavori eseguiti all’interno di un singolo appartamento di un condominio, senza interventi “trainanti” sulle parti comuni, è praticamente impossibile che ottengano il superbonus 110%, perché bisognerebbe migliorare di due classi l’efficienza di tutto l’edificio; fanno eccezione solo le unità immobiliari funzionalmente indipendenti con accesso autonomo dall’esterno.

Cosa rientra nel sismabonus 110 per cento
Il decreto Rilancio aumenta al 110% anche il sismabonus ordinario, che agevola gli interventi di messa in sicurezza antisismica delle abitazioni e degli edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 e 3. Non è agevolata la zona 4, la meno pericolosa in cui ad esempio ricade tutta la Sardegna.
Il decreto Rilancio non chiede di migliorare la classe di rischio sismico dell’edificio, ma un tecnico abilitato dovrà asseverare l’efficacia dei lavori alla riduzione del rischio sismico (Dm 58/2017) e la congruità delle spese. Anche in questo caso serve il visto di conformità, e il professionista che apporrà il visto verificherà anche l’asserverazione.
La spesa massima è la stessa del sismabonus “base”: 96mila euro per unità immobiliare.
Al sismabonus 110% si può abbinare – sempre con detrazione al 110% – l’installazione di pannelli solari fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Il condizionatore e la caldaia
L’installazione di un nuovo condizionatore non ha il 110% in quanto non agevolata dall’ecobonus ordinario, ma dalla detrazione del 50% sui lavori edilizi, recuperabile in 10 anni. Discorso diverso per la sostituzione della caldaia: è un intervento potenzialmente “trainante”, ma solo se si rispettano tutti i requisiti fissati dal decreto Rilancio; altrimenti, beneficia dell’ecobonus al 65% o al 50% (se caldaia a condensazione in classe A, a seconda del tipo di modello) o della detrazione ordinaria del 50% (se rientra nella sola manutenzione ordinaria).
Sia nel caso della caldaia che del condizionatore c’è la possibilità dello sconto immediato in fattura e della cessione del credito.

Chi ha diritto all’ecobonus e sismabonus 110 per cento
Il decreto Rilancio agevola i lavori eseguiti da:
1) condomìni (intendendo che sono agevolati tutti i possessori di unità nel condominio, così come gli inquilini, se sostengono le spese);
2) persone fisiche che agiscano come privati;
3) Istituti autonomi case popolari (per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022);
4) cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
5) Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri;
6) associazioni società sportive dilettantistiche iscritte nei registri del Coni ma solo per lavori sugli spogliatoi.
La Guida delle Entrate precisa che imprese e professionisti sono agevolati solo in caso di interventi su parti comuni condominiali: ad esempio, quando una società possiede un negozio al pianterreno di un condominio in cui si fanno agevolati al 110 per cento.

Cessione del credito alle banche e sconto immediato
Il decreto Rilancio consente di cedere il credito d’imposta del 110% a fornitori, banche, intermediari finanziari e altri soggetti. Manca ancora il provvedimento attuativo delle Entrate. Diverse banche si sono già dette interessate, ma finché non ci saranno le istruzioni non si potrà dire in concreto quali sono le banche aderenti o quelle che accettano la cessione de credito.

Lo sconto immediato in fattura è invece praticato dal fornitore che offre di eseguire un certo intervento in cambio di una riduzione del corrispettivo che può arrivare fino ad azzerare il prezzo nel caso del 110 per cento. Il fornitore cede poi il credito alla banca per farsi finanziare i lavori. Anche in questo, bisogna attendere che il mercato si organizzi.

Il decreto Rilancio prevede la cessione alle banche e lo sconto immediato non solo per il 110% ma anche per altre detrazioni sui lavori, con la sola eccezione del bonus mobili e del bonus giardini, ai quali le detrazioni non si applicano.


1 commento

Ecobonus, decreto requisiti tecnici e asseverazioni · 7 Ottobre 2020 alle 14:20

[…] del decreto agosto per l’ufficialità delle novità volute per semplificare l’accesso al superbonus del 110%, i due decreti del MISE completano il pacchetto delle disposizioni attuative […]

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