Ecobonus 110%, comunicazione per la cessione del credito dal 15 ottobre 2020. Ad illustrare come fare è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 8 agosto, che fornisce le istruzioni circa la compilazione e l’invio del modello telematico.

Ecobonus 110%comunicazione per la cessione del credito ai blocchi di partenza. Parte dal 15 ottobre 2020 la possibilità di inviare il modulo per l’esercizio dell’opzione.

Le istruzioni operative sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento pubblicato in data 8 agosto 2020. Nel documento è illustrato come fare per cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante, ma è fondamentale soffermarsi soprattutto su chi deve inviare il modello telematico.

Se generalmente è il beneficiario della detrazione a dover comunicare l’opzione per la cessione del credito, l’ecobonus del 110% prevede regole differenti.

Per i lavori effettuati su edifici singoli, l’invio dovrà essere effettuato dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Per i lavori in condominio, potrà trasmettere il modulo all’Agenzia delle Entrate l’amministratore o il professionista che vista i lavori.

Scendiamo quindi nel dettaglio ed analizziamo punto per punto come comunicare la cessione del credito relativa al superbonus del 110%.

Ecobonus 110%, comunicazione cessione del credito: come fare e chi deve inviarla

Si attendono ancora le specifiche tecniche per l’invio del modulo telematico che, nel rispetto dei tempi d’avvio della duplice opzione di cessione del credito e sconto in fattura, verranno messe a disposizione entro giovedì 15 ottobre 2020.

Il modello per comunicare di voler monetizzare la detrazione fiscale riconosciuta, sia per l’ecobonus del 110% che per i lavori detraibili secondo le regole ordinarie, è denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”.

In allegato al provvedimento datato 8 agosto 2020 sono contenute le istruzioni per la compilazione.

In primo luogo, viene specificato che il termine per l’invio è il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese per le quali si ha diritto alla detrazione.

La scadenza è la stessa sia per l’ecobonus del 110% che per i bonus casa ordinari per i quali è ammessa la cessione del credito. Diverse sono invece le regole sul soggetto che dovrà trasmettere il modello telematico all’Agenzia delle Entrate.

Ecobonus 110%, cessione del credito: chi deve inviare il modello di comunicazione

La comunicazione di cessione del credito per i bonus casa ordinari ed in riferimento agli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, deve essere inviata dal beneficiario della detrazione o da un intermediario.

Diverse le regole per la cessione dell’ecobonus 110%. In tal caso, a trasmettere il modulo telematico è esclusivamente il soggetto che ha rilasciato il visto di conformità.

Per i lavori sulle parti comuni del condominio rientranti nei bonus ordinari, ad inviare la comunicazione sarà l’amministratore, direttamente o tramite un intermediario. Nel caso di condominio senza amministratore, l’invio dovrà essere effettuato da uno dei condòmini appositamente incaricato.

Nel caso di lavori sulle parti comuni del condominio ammessi al superbonus del 110%, la comunicazione può essere inviata:

  • dal soggetto che rilascia il visto di conformità
  • dall’amministratore di condominio, direttamente o tramite un intermediario.

Per i lavori di cui all’ecobonus del 110%, le modalità di comunicazione dell’opzione per la cessione del credito si “complicano” nel caso di condominio minimo, senza obbligo di amministratore.

Dovrà inviare il modello all’Agenzia delle Entrate uno dei condòmini appositamente incaricato. Il soggetto che rilascia il visto di conformità, tramite l’area riservata disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dovrà però verificare e validare i dati relativi al visto e alle asseverazioni ed attestazioni necessarie per i lavori di riqualificazione energetica ed adeguamento antisismico.

Ecobonus 110%, comunicazione cessione del credito dopo la ricevuta dell’asseverazione ENEA

Prima di comunicare di voler cedere il credito d’imposta spettante, il contribuente o il condominio che intende accedere all’ecobonus del 110% dovrà inviare l’asseverazione all’ENEA.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, per i lavori di isolamento termico degli edifici, per la sostituzione della caldaia in condominio così come in edifici unifamiliari, così come per gli ulteriori lavori “trainati” di riqualificazione energetica ammessi al superbonus del 110% (commi 1, 2 e 3 articolo 119 del decreto Rilancio), la comunicazione per la cessione del credito dovrà essere preceduta dalla trasmissione dell’asseverazione sul rispetto dei requisiti e della congruità delle spese inviata dal tecnico abilitato.

Si potrà comunicare di voler cedere il credito d’imposta dal quinto giorno successivo al rilascio della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazioni.

L’ENEA dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati sintetici ivi contenuti, e sulla base dei dati ricevuti l’Agenzia delle entrate verifica l’esistenza dell’asseverazione indicata nella comunicazione, pena lo scarto della stessa.

Cessione del credito, ricevuta entro 5 giorni

Dopo l’invio della comunicazione per la cessione del credito, è rilasciata entro 5 giorni una ricevuta di presa in carico o scarto (in tal caso, con l’indicazione dei motivi).

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, quindi il professionista che ha apposto il visto di conformità, l’amministratore o il condòmino incaricato, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Si potrà annullare la comunicazione di cessione del credito entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Stesso termine anche per l’invio di una comunicazione interamente sostitutiva della precedente.

Per i lavori effettuati in condominio:

  • il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica tempestivamente all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario. Nei mini-condomini in cui non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, i suddetti dati sono comunicati al condomino incaricato di inviare la Comunicazione all’Agenzia delle entrate;
  • l’amministratore del condominio comunica ai condòmini che hanno effettuato l’opzione il protocollo telematico della Comunicazione trasmessa; stesso dovere di comunicazione anche da parte del condomino incaricato negli edifici senza amministratore.

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