In questo articolo capiremo cos’è l’ecobonus 2021 e come usufruirne, esaminando la normativa fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica, inserita nel decreto “Rilancio” approvato dal governo.

ecobonus
guida al decreto rilancio ecobonus 2021

Prima di inoltrarci appieno nell’Ecobonus vi ricordo che il Decreto Rilancio è un decreto legge e in quanto tale è immediatamente in vigore nell’attesa della sua conversione in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta (quindi entro il 18 luglio 2021). Ma per la piena operatività dell’Ecobonus si dovranno attendere:

CONTATTACI PER SOPRALLUOGO IN MODALITÀ TOTALMENTE GRATUITA!!!

  • Le disposizioni attuative dell’Ecobonus da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • Un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, che stabilirà le modalità attuative e di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del D.L. n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati dall’Ecobonus.

ECOBONUS 2021: QUALI COSTI È POSSIBILE PORTARE IN DETRAZIONE?

Si applica il criterio di cassa con la conseguenza che il nuovo Ecobonus possa applicarsi anche ai lavori già cominciati prima della pubblicazione del decreto. Stessa considerazione può essere effettuata per i costi relativi:

  • all’impresa di costruzione
  • ai materiali
  • alla progettazione

CONTATTACI PER SOPRALLUOGO GRATIS !!!

MA QUALI TIPOLOGIE DI LAVORI RIENTRANO NELLA DETRAZIONE DEL 110%?

L’Art. 119 comma 1 cita: (La detrazione di cui all’art.14 del decreto legge 4 Giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 Agosto 2013, n.90 si applica nella misura del 110%, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° Luglio 2020 fino al 31 Dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

PER QUALI TIPOLOGIE DI LAVORI?

Possiamo ottenere la risposta dai periodi: a),b) e c) del comma 1 del medesimo articolo sopracitato che affermano:

  1. Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000€ moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
  2. Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati  per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, ivi inclusi gli impianti ibridi e geotermici,anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e i relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000€ moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
  3. Interventi sugli edifici unifamigliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati  per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, ivi inclusi gli impianti ibridi e geotermici,anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e i relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000€ ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

L’aliquota del 110% prevista dal comma 1 si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’art.14 del decreto legge n.63 del 2013,nei limiti di spesa vigente e a condizione  che siano eseguiti congiuntamente  ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1: (serramenti e infissi, scaldacqua a pdc, schermature solari,impianti solari fotovoltaici,installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici,ecc….)

ECOBONUS IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Art.119 comma 5 e 6:

5) Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica  su edifici la detrazione, spetta, per le spese sostenute dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021, nella misura del 110%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 48.000€  e comunque nel limite di spesa di 2.400€  per ogni KW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

6) La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati  negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000€ per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

CONTATTACI PER APE ECOBONUS GRATIS !!!

CONDIZIONI DI ACCESSO PER L’ECOBONUS POTENZIATO AL 110%

Per accedere all’ecobonus potenziato al 110% sarà necessario:

  • Il rispetto del decreto requisiti minimi (decreto Mise 26 maggio 2015);
  • Miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio o, se non possibile (perché si è già nelle prime due classi) il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

ECOBONUS CESSIONE DEL CREDITO

detrazione ecobonus 2020
guida al decreto rilancio ecobonus 2021 detrazione

Su tutti i lavori sopra indicati, il contribuente può applicare direttamente in dichiarazione la relativa detrazione prevista. Oppure, in alternativa, può scegliere una delle seguenti due ipotesi.

  • Sconto in fattura: è una somma che corrisponde alla detrazione spettante, che viene direttamente scalata sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi riguardanti l’ecobonus. Quest’ultimo recupera poi la somma applicando un credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  • Cessione del credito: trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il credito d’imposta può essere utilizzato anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote

annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

E’ in ogni caso necessario attendere un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con le modalità attuative dell’ecobonus. La norma del dl rilancio prevede anche le regole relative a controlli e recupero delle agevolazioni indebitamente fruite.

PROVVEDIMENTO ATTUATIVO E GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Per maggiori dettagli e informazioni riguardanti l’ecobonus attendiamo tutti sia il provvedimento attuativo che la consueta guida che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti.

ECOBONUS CONCLUSIONI

Come spesso rispondiamo a chi ci pone alcune domande specifiche relative alle possibili detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica (ecobonus), la soluzione migliore è affidarsi ad un tecnico qualificato che, dopo avere effettuato un sopralluogo, possa consigliare il contribuente nella scelta migliore, con la redazione di un progetto che contenga costi certi e simulazioni economiche.


7 commenti

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA – Pratiche Roma · 10 Luglio 2020 alle 13:04

[…] ECOBONUS/SUPERBONUS 110% DEL 2020 […]

DECRETO RILANCIO SUPERBONUS 110% – Pratiche Roma · 13 Luglio 2020 alle 11:35

[…] sono quelle contenute negli articoli 119 e 121che riguardano le detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico […]

CAVI ELETTRICI: CARATTERISTICHE, PORTATA E SEZIONE · 15 Luglio 2020 alle 12:53

[…] ECOBONUS/SUPERBONUS 110% DEL 2020 […]

BONUS 110%: INTERVENTI TRAINANTI E SECONDARI – · 24 Luglio 2020 alle 17:58

[…] delle spese contenute nel decreto Rilancio per le quali sarà automaticamente riconosciuto l’ecobonus del 110% dal 1° luglio 2020 e fino alla fine del […]

Superbonus 110%, ecco la Guida dell’Agenzia delle Entrate – · 29 Luglio 2020 alle 16:21

[…] ECOBONUS/SUPERBONUS 110% DEL 2020 […]

IMPIANTO IDRAULICO A ROMA – Pratiche Roma · 15 Settembre 2020 alle 17:23

[…] ECOBONUS/SUPERBONUS 110% DEL 2020 […]

Praticheroma - Geometra Roma - Studio Tecnico Tutte le detrazioni · 22 Settembre 2020 alle 15:32

[…] ECOBONUS/SUPERBONUS 110% DEL 2020 […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

error: Content is protected !!