Cosa serve per costruire un forno a legna? È una domanda che si pongono coloro che amano mangiare la pizza in compagnia di amici sul terrazzo o nel giardino di casa propria.
In quest’articolo, spiegherò passo passo cosa serve per poter edificare un forno a legna in casa propria per stare in regola con i permessi.
Quali autorizzazioni servono per costruire un forno a legna?
Tutto dipende dalle caratteristiche del forno, nel caso di un forno a legna con struttura mobile lo si può spostare in base alla propria necessità senza ricorrere a permessi, mentre se si tratta di un forno a legna con struttura ancorata a terra e realizzata in muratura, vale anche per quelli già prefabbricati, si chiede l’autorizzazione al Comune, in quanto è considerata un opera edilizia.
Autorizzazioni necessarie per il forno a legna:
Per costruire un forno a legna potrebbe essere necessario il deposito di una preventiva comunicazione Cila o anche una Scia. Alla fine il suddetto forno a legna dovrà essere presente nel progetto della casa.
Sono definiti interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi e le modifiche che non alterano i volumi, le superfici e le destinazioni d’uso delle singole unità immobiliari.
Per quanto riguarda la costruzione di un forno a legna, di notevoli dimensioni, per la propria attività è necessario presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) nella quale dovrà essere specificatamente progettata la canna fumaria.
Distanze necessarie per costruire un forno a legna:
Oltre alle autorizzazioni, è necessario rispettare delle norme di sicurezza, come le distanze dal vicinato o dalle piante del giardino,più in particolare:
Il forno deve trovarsi a non meno di 5 metri dalla pianta più vicina, da eventuali serbatoi di materiale infiammabile e dai fabbricati, compreso quello del vicino.
La canna fumaria deve avere non meno di 1/1,5 metri.
Se il forno è dotato di barbecue ed è stato realizzato con struttura portante in mattoni e cemento, chiusa da due lati, è necessario il permesso di costruire e non basta la semplice SCIA.Lo ha precisato il Tar della Calabria.
Il proprietario del forno non può invocare, a proprio beneficio, la circostanza che il barbecue fuori casa sarebbe un manufatto di pertinenza del proprio immobile: se ciò,infatti,è vero sotto un profilo civilistico, non è altrettanto vero dal lato urbanistico.
Secondo il codice civile, sono pertinenze le costruzioni destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa; in tal caso, la destinazione può essere effettuata direttamente dal proprietario dell’immobile.
Ma questo non basta in materia edilizia dove la pertinenza non può avvenire per destinazione del proprietario dell’immobile o da chi vanti un altro diritto reale sul bene. Per l’urbanistica, infatti, conta l’oggetto e non il soggetto: dunque il rapporto di stretta pertinenzialità deve nascere dalla struttura stessa dell’opera destinata a servizio di quella principale.
Se i servizi dell’abitazione sono completi, allora il forno a legna non può dirsi strettamente necessario e quindi pertinenza dell’immobile: costituisce invece una costruzione autonoma che ha bisogno della concessione edilizia.
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