La scia segnalazione certificata inizio attività a Roma

Molto probabilmente se stai leggendo questo articolo sulla scia segnalazione certificata inizio attività a Roma, è per informarti a riguardo della procedura.

In ambito edilizio la scia segnalazione certificata inizio attività a Roma è disciplinata da due procedimenti amministrativi la “scia” e la “scia alternativa al permesso di costruire” entrambi i procedimenti sono stati introdotti mediante l’attuazione alla Legge n.124/2015, meglio conosciuta come Riforma Madia

scia a roma

In funzione del decreto legislativo emanato il 30 giugno 2016 n. 126 (c.d. Decreto SCIA 1) ha introdotto all’interno della L.n. 241/1990, una nuova norma sul procedimento amministrativo l’art. 19-bis “Concentrazione dei regimi amministrativi”, inerente il procedimento della la scia segnalazione certificata inizio attività a Roma, che prevede al:

– comma 2 la SCIA unica, attivabile dall’interessato qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA, siano necessarie altre comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche. In tal caso la  SCIA unica vine depositata all’Ufficio, che a sua volta la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza;

– comma 3 la SCIA condizionata, che può essere attivata dall’interessato qualora l’attività oggetto di SCIA sia condizionata all’acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati. In tal caso, l’interessato presenta la SCIA all’Ufficio procedente che entro 5 giorni convoca la conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241/1990.

Il secondo decreto legislativo è stato emanato il 20 novembre 2016 n. 222 (c.d. Decreto SCIA 2) che ha, tra l’altro:

– abolito la CIL, confluita nell’attività edilizia libera (AEL) di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001, che prevede al comma 1 lett. e-bis) la comunicazione di avvio lavori, solo per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee da rimuovere al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

– abolito la dia denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire (DIA), confluita nella Segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire (art. 23 d.P.R. 380/2001);

– introdotta la Segnalazione certificata di agibilità, in luogo del certificato di agibilità e dell’attestazione di agibilità (art. 24 d.P.R. 380/2001);

Con la conseguente modifica del regime amministrativo cui sono subordinati gli interventi edilizi. In merito a tale ultimo aspetto, il D.Lgs. 222/2016 è corredato dalla Tabella “A” (formato pdf – Mb 2,38) nella cui Sezione II – Edilizia, è rinvenibile la ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi cui gli stessi sono sottoposti, pertanto non si può che rimandare a tale quadro sinottico che ad ogni buon fine si allega.

Per quanto attiene la modulistica riguardante la scia segnalazione certificata inizio attività a Roma è unificata e standardizzata a livello nazionale, si rappresenta che la stessa è il risultato di quanto previsto dall’art. 2 comma 1 del D.lgs. 222/2016 che testualmente recita: 

“Le amministrazioni statali… adottano moduli unificati e standardizzatiche definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare…”. 

La modulistica unificata, 
– SCIA (f.to Pdf – Kb 717)
– 
SCIA alternativa al permesso di costruire (f.to Pdf – Kb 709)

in materia di procedimenti edilizi semplificati (S.C.I.A.), è stata oggetto di Accordo tra Stato, Regioni ed Enti locali siglato in sede di Conferenza unificata del 4 maggio 2017, cui sono seguite l’approvazione Regionale con Determinazione n. G08525 del 19/06/2017 e l’adozione da parte di quest’Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 859 del 30/06/2017.

Per le procedure edilizie inerenti opere eseguite in assenza di SCIA ovvero in assenza di SCIA in alternativa al permesso di costruire, la richiamata modulistica prevede rispettivamente la compilazione:

– del quadro c) Qualificazione dell’intervento lett. c.2 ovvero c.3, del quadro f) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi let. f.2, nonché il quadro 1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere punto 1.5 e quadro 13) Quadri informativi aggiuntivi punto 13.6 della relazione tecnica asseverata;

– del quadro f) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi let. f.2, nonché il quadro 1) Tipologia di intervento e descrizione delle opere punto 1.4 e quadro 16) Quadri informativi aggiuntivi punto 16.6 della relazione tecnica asseverata.

Chi può presentare la scia segnalazione certificata inizio attività a Roma ?

La scia segnalazione certificata inizio attività a Roma può essere presentata dall’eventuale proprietario esclusivo dell’immobile, da uno dei comproprietari con l’assenso degli altri o da chiunque ne abbia titolo (es: usufruttuario, conduttore, acquirente, ecc.) con specifica autorizzazione conferita dalla proprietà.

In base a dove si trova l’immobile oggetto dell’intervento, la SCIA edilizia al Comune di Roma va depositata presso uno dei quindici Municipi territorialmente competenti in cui è divisa la Capitale.

Essa è sottoposta ad un termine massimo di efficacia di tre anni e, ad eccezione di alcuni casi particolari, i lavori possono iniziare il giorno stesso della presentazione.

Dove presentare la scia segnalazione certificata inizio attività a Roma ?

La scia segnalazione certificata inizio attività a Roma di cui agli artt. 22 e 23 del d.P.R. 380/2001 ss.mm.ii., dovrà essere depositata presso il Municipio territorialmente competente.

Dovranno essere invece depositate presso il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Edilizia, esclusivamente le Segnalazioni certificate di inizio attività in alternativa al permesso di costruire (art. 23 del d.P.R. 380/2001 ss.mm.ii.), relative ad immobili interessati da domande di condono edilizio non ancora definite e ad immobili ricadenti all’interno dei Piani di Zona (L. n. 167/1962).

Diritti di segreteria per la scia segnalazione certificata inizio attività a Roma
Il pagamento dei diritti di segreteria può essere effettuato:
– tramite procedura on web accessibile dalla sezione “Servizi on line” del portale Roma Capitale: Servizi di riscossione reversali;

Le tariffe vigenti sono quelle indicate dalla tabella (formato Pdf – Kb 404), estratta dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 4/2017, ove in luogo di D.I.A. leggasi S.C.I.A.


3 commenti

Aprire un negozio a Roma – Pratiche Roma · 23 Luglio 2018 alle 3:44

[…] avvenuta in modo corretto e completo accompagnata dalla ricevuta di avvenuto deposito emessa dal SUAP, costituisce titolo necessario per intraprendere l’esercizio dell’attività e/o […]

MANUTENZIONE STRAORDINARIA – Pratiche Roma · 2 Agosto 2018 alle 2:29

[…] Nel caso in cui i lavori prevedano, modifiche di prospetto, interventi su parti strutturali, come l’apertura di un vano in un muro portante o la sostituzione di un solaio, si dovrà, invece, presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.). […]

CILA A ROMA ELENCO DELLE PRATICHE EDILIZIE - COMUNE DI ROMA · 6 Febbraio 2023 alle 12:21

[…] PRATICA SCIA […]

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