La semplificazione edilizia secondo la Riforma Madia: che cosa cambia?

legge madia

Facciamo il punto su cosa cambia per Scia, silenzio-assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva in attuazione dell’art. 5 della Legge n. 124 del 7 agosto 2015 (la semplificazione edilizia secondo la Riforma Madia).

Il Consiglio dei ministri ha approvato preliminarmente lo schema di decreto legislativo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (Scia) o di silenzio-assenso, di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei principi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Il decreto stabilisce che:
• il termine entro cui l’amministrazione può bloccare la Scia passa da trenta a sessanta giorni;
• si potrà presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un modulo standard e valido in tutto il paese;
• l’amministrazione destinataria della Scia pubblicherà sul proprio sito istituzionale il modello unificato e standardizzato e indicherà l’ufficio unico al quale dovrà recarsi l’interessato;
• l’eventuale richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti sarà considerata inadempienza sanzionabilesotto il profilo disciplinare.

Scia e silenzio-assenso
L’articolo 19 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo viene modificato nel senso di prevedere che la Scia possa essere utilizzata per tutte quelle attività che non richiedono valutazioni discrezionali da parte delle amministrazioni, da individuare con specifico decreto.

La Scia dovrà essere accompagnata da autocertificazioni mentre le asseverazioni dei tecnici abilitati e gli elaborati tecnici per consentire le verifiche saranno necessari solo se previsti dalla legge. L’attività potrà iniziare lo stesso giorno in cui si presenta l’istanza, ma se fossero necessarie autorizzazioni espresse, si dovrà attendere il via libera dalla conferenza di servizi indetta a tal fine.

L’eventuale provvedimento di diniego di prosecuzione dell’attività per accertata presenza di violazioni di legge, eccesso di potere o incompetenza, potrà essere emesso entro sessanta giorni dal ricevimento della Scia.

Rimane il potere dell’amministrazione di annullare d’ufficio la Scia, entro 18 mesi, anche a seguito dell’inizio dei lavori (art. 21 nonies L. n. 241/1990).

Entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, sarà definito un modello standardizzato nazionale, da presentarsi online allo Sportello unico per l’edilizia. Le amministrazioni non potranno chiedere documenti aggiuntivi rispetto ai contenuti del modello standard, a pena di sanzione, ma dovranno rilasciare, subito dopo la presentazione della Scia, una ricevuta contenente in modo chiaro i termini dopo i quali si forma il silenzio-assenso.

Autorizzazione espressa e comunicazione preventiva
Un decreto definirà con precisione i lavori soggetti solo a comunicazione preventiva e quelli per cui è invece richiesta l’autorizzazione espressa.

I termini per la formazione del permesso di costruire con silenzio-assenso potrebbero iniziare a decorrere dal momento della presentazione dell’istanza e non dalla proposta del responsabile del procedimento.

Il parere degli Ingegneri
Il Consiglio Nazionale Ingegneri ha emanato la circolare n. 676/2016 di commento allo schema di decreto attuativo, osservando che “la bozza di decreto non sembra incidere significativamente sul contenuto sostanziale delle norme attualmente in vigore”.
La procedura di presentazione della Scia, secondo il Cni, conserva “una disciplina autonoma rispetto agli altri procedimenti che non si concludono con un provvedimento di autorizzazione espressa da parte della pubblica amministrazione. Una prima novità sostanziale, tuttavia, riguarda l’ambito di applicazione della norma, in quanto, rispetto alla disciplina vigente, vi sono ricompresi i casi nei quali l’intervento sia condizionato al rilascio delle autorizzazioni in materia di vincoli paesaggistici ed ambientali”.

Altra novità di rilievo, rileva la circolare, concerne la semplificazione del procedimento, con l’introduzione dell’unitarietà del titolo (Scia) destinato a sostituire tutti gli altri provvedimenti e/o nulla osta.
Infine, non risultano introdotte disposizioni di chiarimento per la tutela del terzo nei confronti della Scia rilasciata: unico strumento rimane la domanda, presentata ai sensi dell’art. 31 Codice del Processo Amministrativo, per l’accertamento del silenzio illegittimo tenuto dalla pubblica amministrazione sulla sollecitazione degli interventi inibitori.

Contattaci  ora:


    1 commento

    La scia segnalazione certificata inizio attività a Roma – Pratiche Roma · 18 Luglio 2018 alle 15:25

    […] In ambito edilizio la scia segnalazione certificata inizio attività a Roma è disciplinata da due procedimenti amministrativi la “scia” e la “scia alternativa al permesso di costruire” entrambi i procedimenti sono stati introdotti mediante l’attuazione alla Legge n.124/2015, meglio conosciuta come Riforma Madia […]

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    error: Content is protected !!