Legge rigenerazione urbana Lazio illustrata e spiegata da Praticheroma.com
In questo articolo cercheremo di illustrare la legge sulla Rigenerazione Urbana, entrata in vigore nella Regione Lazio il 19/07/2017. Questa legge supera in parte l’ormai decaduto ,e non più applicabile, “Piano Casa”.
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Scopi principali della legge Rigenerazione urbana:
La “Rigenerazione Urbana Lazio” è una legge ordinaria senza limiti temporali nella quale viene previsto un maggiore coinvolgimento dei Comuni, rispetto a quanto lo era con il Piano Casa. Lo scopo per cui è stata formulata tale Legge è, come si intuisce anche dal nome, la riqualificazione e il recupero urbano, con particolare concentrazione secondo i principi delle costruzioni “antisismiche” e ad “energia quasi zero“. Sulla riqualificazione di spazi già edificati non di nuovi spazi per creare del nuovo“
Nella legge rigenerazione urbana Lazio, troviamo normative sviluppate per:
- “Promuovere e rilanciare territori soggetti a situazioni di disagio o degrado sociali ed economici, favorendo forme di co-housing per la condivisione di spazi ed attività;”
- “Incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorire il recupero delle periferie, accompagnare i fenomeni legati alla diffusione di piccole attività commerciali”
- “Aumentare le dotazioni territoriali mediante l’incremento di aree pubbliche o la realizzazione di nuove opere pubbliche ovvero il potenziamento di quelle esistenti”
- “Aumentare la sicurezza dei manufatti esistenti mediante interventi di adeguamento sismico, di miglioramento sismico e di riparazione o intervento locale, tenuto conto delle norme tecniche”
- “Favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio insediato, promuovendo le tecniche di bioedilizia più avanzate”
- “Promuovere e tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente, contenere il consumo di suolo quale bene comune”
- “Promuovere lo sviluppo del verde urbano, l’adozione di superfici permeabili e coperture a verde pensile, la realizzazione di interventi per la regimentazione ed il recupero delle acque piovane.”
VEDI LE DISPOSIZIONI DALLA REGIONE LAZIO PER LEGGE RIGENERAZIONE URBANA!!
Cosa importante è che gli interventi effettuati al fine di indicare sono consentiti, nelle porzioni di territorio urbanizzate,su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
Se vuoi approfondire le cose riguardo i titoli abilitativi in sanatoria per legge rigenerazione urbana Lazio , ti consigliamo la lettura dei nostri articoli sulla SANATORIA EDILIZIA , SCIA o CILA in sanatoria.
Per ottenere questi obiettivi il principale obbiettivo, promosso dalla Legge, è la Demolizione-Ricostruzione, cioè la “sostituzione edilizia” con la demolizione del vecchio e la costruzione di uno nuovo edificio realizzato secondo i principi delle costruzioni “antisismiche” e ad “energia quasi zero”.
Significato di rigenerazione urbana:
Secondo Wikipedia,
Con il termine rigenerazione urbana si fa riferimento al programma di riqualificazione del territorio per contrastare il degrado urbano presente. Programmi del genere sono spesso svolti in quelle periferie più degradate delle città, con interventi ecosostenibili finalizzati al miglioramento delle condizioni urbanistiche e socio-economiche, all’eliminazione delle baraccopoli e alla creazione di nuove abitazioni e imprese, cercando non di demolire, ma di far convivere vecchie e nuove strutture.
La rigenerazione urbana può estendersi anche ai villaggi rurali: ne sono un esempio le attività intraprese dal governo tedesco per valorizzare e migliorare le condizioni di vita delle comunità rurali, senza far sparire le loro radici identitarie.
La rigenerazione e il recupero urbano, sono stati oggetto nel corso degli anni di discussioni tra i sostenitori, che lo vedono come un motore economico e un meccanismo di rivitalizzazione di intere aree, e i critici, che pongono l’attenzione sui disagi che questi progetti, spesso molto ambiziosi, possono provocare alla popolazione e sulle relative conseguenze socio-economiche.
In ambito italiano, solo negli ultimi anni il concetto di rigenerazione urbana ha assunto un significato «che obbliga ad andare oltre le più frequentate e note nozioni di ‘recupero’, ‘riuso’ e anche ‘riqualificazione’, intesa questa ultima come un’azione, pubblica e/o privata, che determina un accrescimento di valori economici, culturali, sociali in un contesto urbano o territoriale esistente avvicinandosi sempre più al modello anglosassone.
Questa legge definisce all’art. 2 la rigenerazione urbana come “l’insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che possono includere la sostituzione, il riuso, la riqualificazione dell’ambiente costruito e la riorganizzazione dell’assetto urbano attraverso il recupero delle aree degradate, sottoutilizzate o anche dismesse, nonché attraverso la realizzazione e gestione di attrezzature, infrastrutture, spazi verdi e servizi e il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, in un’ottica di sostenibilità e di resilienza ambientale e sociale, di innovazione tecnologica e di incremento della biodiversità dell’ambiente urbano” inserendo inoltre le iniziative sociali come fattori di rigenerazione urbana e le azioni di sostenibilità e di innovazione tecnologica tra gli strumenti da utilizzare.
La stessa norma introduce diverse premialità per chi costruisce, legate non solamente alle finalità sociali della rigenerazione, ma anche alle modalità attuative con le quali si realizzano gli interventi. In particolare, l’aumento dell’indice di edificabilità è riconosciuto all’art. 3 anche quando si applicano “sistemi integrati di sicurezza e di processi di gestione dei rischi dei cantieri, basati sulla tracciabilità e sulle attività di controllo, con particolare riferimento al movimento terra e alla tracciabilità dei rifiuti, che si basino su tecnologie avanzate”, tra cui la geolocalizzazione, la videosorveglianza e la protezione perimetrale per prevenire il “rischio di reato nel corso di tutte le fasi dei cantieri”.
In epoca moderna la storia del rinnovamento urbano in Italia può essere divisa in tre fasi:la prima fase ha avuto inizio intorno agli anni ’70 ed ha avuto come elemento cardine la riqualificazione del centro storico come voglia di riaffermare un’identità locale nelle diverse città. Nella seconda fase (fine anni ’80) l’attenzione fu spostata nel recupero delle aree dismesse. L’ingrandimento delle città e il conseguente spostamento verso la periferia di attività lavorative, industrie, stazioni ferroviarie ma anche aree demaniali e case avevano reso necessario il reimpiego di ampie zone al di fuori del centro abitato. L’ultimo ciclo, attualmente in fase di realizzazione, comprende non solo un miglioramento a livello architettonico dei quartieri residenziali costruiti nella seconda metà del ‘900, e lasciati in degrado per molto tempo, ma anche una serie di piani di mobilità sostenibile per una maggiore integrazione sociale ed urbanistica con il resto dell’ambiente urbano.
Caratteristiche edifici per legge rigenerazione urbana Lazio
Come accennato prima, tutti gli interventi da considerare per legge rigenerazione urbana Lazio sono da farsi nelle porzioni di territorio urbanizzate e su edifici legittimamente realizzati o legittimati da richiesta di condono con rilascio della concessione in sanatoria.
Altra condizione è che gli edifici su cui applicare rigenerazione urbana devono essere legittimamente realizzati, cioè dotati di apposito titolo edilizio ovvero licenza edilizia, concessione, permesso di costruire(licenza edilizia , concessione, permesso di costruire) o essere stati correttamente “condonati” con rilascio della concessione in sanatoria.
Una importante novità rispetto al “piano casa” è che sarà possibile applicare la Legge sulla Rigenerazione Urbana 7/2017 anche ad edifici che verranno costruiti nel futuro.
Va precisato che non si applica la Legge nei centri storici delle aree urbane, più precisamente le aree individuate dal PTPR con campitura rossa nelle tavole B denominate “insediamenti urbani storici”. Questa esclusione è valida per gli interventi di cui agli artt. 2, 3, 5 e 6. Si applica invece per gli interventi dell’art. 4.
Legge rigenerazione urbana Lazio: opere di efficientamento energetico e miglioramento sismico
Parti di testo prese dalle disposizioni sulla Legge rigenerazione urbana direttamente dal sito della Regione Lazio:
1. Al fine di incentivare gli interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico degli edifici esistenti i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, da approvare mediante le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, della l.r. 36/1987, possono prevedere nei propri strumenti urbanistici generali vigenti la possibilità di realizzare interventi di ampliamento del 20 per cento della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 mq di superficie
2. Nel caso in cui gli edifici rispettino quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.p.r. 380/2001, gli ampliamenti di cui al presente articolo sono consentiti con il solo efficientamento energetico dell’edificio che genera l’ampliamento
3. Gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, anche con aumento delle unità immobiliari. Tali interventi si applicano agli edifici legittimi o legittimati per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, anche se ricadenti nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968.
4. Gli ampliamenti di cui al presente articolo si realizzano:
a) in adiacenza o in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando parti esistenti dell’edificio; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato;
b) nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dalla legislazione vigente ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968;
5. Gli ampliamenti devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) nonché dalla l.r. 6/2008, dai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).
6. Gli ampliamenti di cui al presente articolo non si sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti sui medesimi edifici dalla presente legge, nonché con quelli previsti o già realizzati in applicazione di altre norme regionali o degli strumenti urbanistici vigenti
7. Per la realizzazione degli ampliamenti di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera b), si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8.
8. La variante di cui al comma 1, in difformità rispetto alle disposizioni di cui all’articolo 65 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, è ammessa anche nel caso in cui i comuni siano dotati di programma di fabbricazione, purché la relativa disciplina sia estesa all’intero territorio comunale.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR.
Questa limitazione era prevista anche nel vecchio “Piano Casa”, si tratta dell’area campita in rosso nel PTPR, corrispondente ai centri storici: in queste zone non si può applicare l’ampliamento.
10. Nei comuni della Regione individuati dall’Allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modifiche, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche, gli interventi di ampliamento mediante la realizzazione di un corpo edilizio separato di cui al presente articolo possono essere autorizzati anche in altro lotto nella disponibilità del richiedente purché sito nello stesso territorio comunale su cui insiste l’edificio e non ricadente in zona omogenea E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, ad eccezione di quelle in cui sia comprovata l’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001.
Interventi diretti
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta.
Questo comma è particolarmente “misterioso” perchè riprende l’art. 5. Sembrerebbe permettere l’ampliamento del 20% in tutti i casi in cui si perseguono le finalità dell’art. 1 della Legge che oltre a obiettivi generici come il “miglioramento della qualità della vita dei cittadini” (comma 1) è finalizzata a:
- limitare il consumo di suolo
- adeguare gli edifici alla normativa antisismica
- assicurare i più elevati livelli di efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili
2. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, oltre al mantenimento della destinazione d’uso in essere, sono altresì consentiti i cambi di destinazione d’uso nel rispetto delle destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti indipendentemente dalle modalità di attuazione dirette o indirette e da altre prescrizioni previste dagli stessi. Sono, altresì, consentiti i cambi all’interno della stessa categoria funzionale di cui all’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001.
3. In applicazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo), previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, al fine di tutelare la funzione degli immobili già destinati alle attività cinematografiche e a centri culturali polifunzionali, di agevolare le azioni finalizzate alla riattivazione e alla rifunzionalizzazione di sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali chiusi o dismessi, di realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e nuovi centri culturali polifunzionali e i servizi connessi, di realizzare interventi per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale, sono consentiti:
a) interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione con un incremento della volumetria o della superficie lorda esistente fino a un massimo del 20 per cento degli edifici esistenti;
b) interventi per il recupero di volumi e delle superfici accessorie e pertinenziali degli edifici esistenti.
4. All’interno di teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali esistenti, sono altresì consentiti, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti comunali vigenti o adottati, cambi di destinazione d’uso fino ad un massimo del 30 per cento delle superfici preesistenti per l’apertura di attività commerciali, artigianali ed a servizi. I suddetti interventi determinano automaticamente la modifica della destinazione urbanistica dell’area di sedime e delle aree pertinenziali dell’edificio, nonché delle aree cedute per gli standard urbanistici.
5. Gli interventi di adeguamento delle strutture ricettive all’aria aperta di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale, alle prescrizioni di cui al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta) e successive modifiche, si attuano con modalità diretta, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono riferirsi ad edifici siti nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR.
Programmi di rigenerazione urbana
L’articolo è finalizzato alla promozione di interventi di livello urbanistico
Con questo articolo la norma incentiva la riqualificazione di porzioni di territorio in stato di degrado. L’incentivo si concretizza con la concessione di una premialità in misura non superiore al 35 per cento della superficie lorda esistente degli edifici. In particolari condizioni la premialità può essere incrementata di un ulteriore 10%.
I programmi di rigenerazione urbana di cui all’art. 2 della L.R. 7/2017 si attuano tramite “programma integrato di intervento” o “accordo di programma”.
Disposizioni per ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio
L’art. 3 consente, all’interno di porzioni di territorio individuati dal Comuni:
- Opere di ristrutturazione edilizia e urbanistica
- Opere di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con il riconoscimento di una volumetria o di una superficie lorda aggiuntive rispetto alle preesistenti nella misura massima del 30%
L’applicazione dell’art. 3 è possibile, in modo diretto, con il permesso di costruire o con la SCIA solo dopo l’approvazione del Comune di strumenti urbanistici attuativi
La legge incentiva anche lo spostamento di uno o più edifici in altre porzioni di territorio comunale previa la bonifica dell’area ceduta.
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