NOTIFICA SANITARIA ALLA ASL DI ROMA

Cos’è la notifica sanitaria?

Trasmissione della notifica sanitaria

La notifica sanitaria alla asl di Roma è regolamentata dal Regolamento Comunitario 29/04/2004, n. 852/2004 che individua gli operatori del settore alimentare che sono responsabili dell’adozione delle misure di sicurezza da utilizzare per garantire la non pericolosità dei prodotti alimentari.

Per operatore del settore alimentare si intende:

“la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo”.

L’operatore deve notificare attraverso la notifica sanitaria alla Asl di Roma ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegue una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione (compreso il trasporto) e distribuzione di alimenti.

Scarica il modello di notifica sanitaria alla Asl di Roma: MODELLO

La notifica sanitaria alla Asl di Roma interessa infatti molte attività, sia a carattere permanente che stagionale, ad esempio il commercio al dettaglio in sede fissa, il commercio su area pubblica, l’attività di somministrazione (bar, ristoranti, ecc.), gli artigiani alimentari, la vendita di prodotti agricoli, ecc.

QUANDO E’ NECESSARIO PUBBLICARE LA NOTIFICA SANITARIA A ROMA?

E’ necessario presentare la notifica sanitaria alla Asl di Roma per l’inizio, la modifica, la variazione e la cessazione delle attività che manipolano prodotti alimentari,

COME SI PRESENTA LA NOTIFICA SANITARIA A ROMA?

La notifica sanitaria alla Asl di Roma si trasmette attraverso il SUAP contestualmente alla presentazione della Scia al comune di Roma, come previsto dal Regolamento Comunitario 29/04/2004, n. 852/2004.

La notifica é trasmessa in modalità telematica tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente, utilizzando la modulistica contenuta nell’Allegato A “Notifica ai fini della registrazione” , unitamente al modulo  “Scheda anagrafica” (approvato con DGR n. 20-5198 del 19.06.2017), che contiene gli elementi identificativi della Ditta.

Anche in caso di notifica per subingresso, per modifica della tipologia di attività o per cessazione, l’Allegato A – Notifica sanitaria”, deve sempre essere corredato dal modulo “Scheda anagrafica” che contiene gli elementi identificativi della Ditta.

In caso di:

  • subingresso e contemporanea modifica della tipologia di attività: devono essere barrate entrambe le voci presenti nel modulo “All. A – Notifica sanitaria” e dovranno essere compilati sia il riquadro 2 sia il riquadro 3;
  • modifica della tipologia di attività: l’operatore del settore alimentare (OSA) deve riepilogare nell’”All. A – Notifica sanitaria” tutte le tipologie produttive che intende esercitare nello stabilimento; le casistiche indicate nel riquadro 3 devono corrispondere a tutte le attività che l’OSA eserciterà e che saranno oggetto di controllo ufficiale;
  • avvio dell’attività o modifica della tipologia di attività: l’operatore del settore alimentare deve trasmettere, contestualmente alla notifica, direttamente all’ASL territorialmente competente, la “Comunicazione dei dati relativi all’impresa alimentare al fine del controllo ufficiale (art. 6 Reg. (CE) 852/2004)”, che forma l’Allegato 2 della presente determinazione.

La notifica sanitaria alla Asl di Roma in caso di scia per subingresso da parte dell’OSA prevede la compilazione del riquadro 2 del modulo “All. A – Notifica sanitaria”, nel quale si richiede di indicare il numero di protocollo e la data della precedente notifica.

Il solo riferimento a questi dati potrebbe ingenerare un errore nell’aggiornamento della registrazione, non essendo prevista, nel riquadro 2, l’indicazione della sede operativa dello stabilimento. Anche la cessazione dell’attività o la sospensione temporanea di attività del comparto alimentare devono sempre essere segnalate anche all’ASL mediante la compilazione del riquadro 4 dell’”All. A – Notifica sanitaria”.

Pertanto, nei casi prima citati, per non perdere informazioni utili alla corretta registrazione delle imprese del settore alimentare, in applicazione di quanto previsto dall’art 6 dell’Allegato B alla DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017, in caso di subingresso o cessazione dell’attività, i SUAP trasmettono i moduli:

  • “Scheda anagrafica”;
  • “Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. (CE) 852/2004)”;
  • “Comunicazione per il subingresso in attività” o “Cessazione o sospensione temporanea di attività” previsti per le attività produttive e commerciali del comparto alimentare,

all’ASL di competenza e nello specifico:

  1. all’ASL nella quale si trova la sede operativa dello stabilimento per le attività svolte in sede fissa;
  2. alla/e ASL dove hanno sede i laboratori e/o depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche;
  3. all’ASL dove ha sede legale l’impresa per le attività prive di stabilimento (quali ad esempio il trasporto per conto terzi o l’intermediazione), fermo restando quanto specificato all’ art. 7, punto 1 dell’Allegato B alla DGR 28-5718 del 2 ottobre 2017 per la vendita su aree pubbliche.

La variazione dei dati identificativi dell’azienda (ragione sociale e/o codice fiscale e/o partita IVA) deve essere segnalata come subingresso.

In caso di trasferimento di sede dello stabilimento l’OSA, come previsto dalla normativa sull’igiene degli alimenti attualmente vigente, deve sempre effettuare una nuova notifica sanitaria, compilando il riquadro 1 – Avvio dell’attività dell’”All. A – Notifica sanitaria”.

Contestualmente, per lo stabilimento dal quale l’attività è stata trasferita, dovrà essere notificata la cessazione (o l’eventuale subingresso da parte di altro OSA).

Se cambia la tipologia di attività deve essere trasmessa una SCIA di modifica, unitamente alla notifica di cui all’allegato A  e inviando contestualmente all’ASL la comunicazione Allegato 2 – “Comunicazione dei dati relativi all’impresa alimentare al fine del controllo ufficiale (art. 6 Reg. (CE) 852/2004)”.

L’operatore del settore alimentare che notifica la propria attività deve mantenere a disposizione dell’autorità competente, oltre al piano di autocontrollo (contenente anche la descrizione aggiornata dell’attività svolta), una planimetria aggiornata dei locali dove si svolge l’attività, con la descrizione degli stessi e le indicazioni relative allo svolgimento del processo produttivo (layout).

Successivamente alla notifica è facoltà dell’ASL richiedere all’OSA la documentazione e/o le informazioni utili al fine del controllo ufficiale.


2 commenti

Aprire un ristorante a Roma – Pratiche Roma · 4 Luglio 2018 alle 12:53

[…] alla scia va allegata la Notifica Sanitaria o Dia Sanitaria destinata alla ASL di appartenenza, in cui viene descritto attraverso un’apposita […]

Scia Suap Comune di Roma – Pratiche Roma · 18 Luglio 2018 alle 19:37

[…] Notifica Sanitaria […]

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