Durata, scadenze e deroghe del Permesso a costruire.
Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori.
Decorsi tali termini, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.
La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
IMPORTANTE: Un nuovo Piano regolatore (piano strutturale), che contrasti con gli interventi edilizi, potrebbe far decadere il permesso, a meno che i lavori non siano già partiti e non si concludano entro tre anni.
Quali sono i tempi di rilascio del Permesso di costruire?
Le domande vengono gestite in ordine di presentazione ed entro 60 giorni dalla presentazione il responsabile del procedimento formula una “proposta di provvedimento”. Entro lo stesso termine il responsabile può chiedere che la documentazione allegata venga integrata o che il progetto venga modificato. Le integrazioni vanno fatte entro i successivi 15 giorni e, fino al quel momento, il termine per emettere la proposta di provvedimento si sospende.
Il provvedimento finale e definitivo viene emesso -e notificato al richiedente- entro 30 giorni dall’emissione della “proposta di provvedimento”. L’atto viene anche pubblicato sull’Albo pretorio, e i suoi estremi devono figurare in un cartello esposto presso il cantiere.
Se l’immobile oggetto dell’intervento è sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, i 30 giorni decorrono dal rilascio dell’atto di assenso (necessario, perché in questo caso non è valido il principio del “silenzio-assenso”).
In caso di mancata emissione del provvedimento o di un diniego motivato, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende accolta (principio del silenzio-assenso), e può essere dato il via ai lavori.
Il principio non si applica ai casi in cui vi siano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali per i quali continua a valere quello del silenzio-rifiuto.
Se durante i lavori si manifestano delle varianti, che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le prescrizioni dettate dal permesso di costruire, può essere presentata la Scia.
Violazioni e sanzioni per mancato deposito del Permesso di costruire.
Se vengono realizzati interventi in totale difformità dal permesso di costruire -o in assenza dello stesso-, l’Ufficio comunale può disporre la demolizione o la rimozione dell’opera, a seconda dei casi, e, in caso di mancato rispetto dell’ordine, può confiscare l’edificio.
A seconda dei casi (per esempio, se non si ottempera all’ordine di demolizione o rimozione), possono seguire anche azioni penali da parte degli organi regionali (ammenda variabile da 5164 a 51645 euro ed arresto fino a 2 anni). In caso di ristrutturazioni edilizie non rimosse entro il termine stabilito, il Comune può provvedere direttamente, a spese di chi ha commesso la violazione. In caso di inottemperanza, inoltre, può essere irrogata una sanzione amministrativa variabile da 2.000 a 20.000 euro, salve ulteriori sanzioni previste dalla legge.
Qualora gli interventi abusivi o eseguiti in difformità al permesso di costruire siano comunque conformi alle norme edilizie e ai regolamenti locali, è possibile chiedere un Permesso “in sanatoria”, pagando il contributo di costruzione in misura doppia. La richiesta va presentata in Comune e il permesso si intende concesso, se il responsabile dell’ufficio risponde positivamente entro 60 giorni. Ciò, in ogni caso, prima di ogni accertamento o applicazione di sanzioni. Il mancato pagamento del contributo di costruzione, invece, comporta l’applicazione di sanzioni decise dalle Regioni. Decorso inutilmente il termine di 240 gg dalla scadenza, il Comune può provvedere alla riscossione coattiva.
Costo del Permesso di costruire: oneri di urbanizzazione e di costruzione.
Il rilascio del Permesso comporta il pagamento degli oneri di urbanizzazione e di un contributo di costruzione, pari ad una frazione del costo di costruzione (o di intervento). Gli oneri di urbanizzazione sono una sorta di partecipazione del cittadino alle spese di urbanizzazione (fognatura, acquedotti, impianto di illuminazione), che il Comune sostiene per il territorio, e devono essere pagati dalla persona a cui è intestato il Permesso di costruire. Devono essere liquidati all’atto del rilascio del permesso e possono essere, su richiesta, rateizzati.
Il loro importo varia sia rispetto alla località sia rispetto al tipo di lavori. Sono normalmente espressi in euro per mq. Per dare un ordine di grandezza, circa 800 € ogni 10 mq.
Il contributo di costruzione invece viene determinato in percentuale (variabile dal 5 al 20%) rispetto ai costi di costruzione o di intervento, maggiorato secondo le classi di edificio. Le tabelle dei due oneri spesso si trovano sui siti stessi dei Comuni, nel settore dedicato all’edilizia.
Nel caso di assenza di opere di urbanizzazione primaria (es. ville in campagna), il privato può procedere all’esecuzione delle medesime, contemporaneamente alle costruzioni oggetto del permesso, evitando gli oneri.
Oltre agli oneri, occorre preventivare il costo del professionista (geometra e/o architetto e ingegnere), dei materiali e della manodopera. Ad oggi, sul web, è possibile ottenere dei preventivi puntuali e senza alcun impegno, in pochi minuti.
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