QUOTA DI LEGITTIMA O QUOTA DI RISERVA
Nel caso di successione testamentaria, una quota del patrimonio (quota di legittima quota di riserva o necessaria) deve essere “riservata” ai congiunti (coniuge, discendenti e ascendenti, detti “legittimari” o “riservatari”), anche se ciò è contrario alla volontà espressa dal testatore, il quale non può disporne a favore di altri, né con il testamento, né con donazioni antecedenti la morte.
Il codice civile riserva quindi (senza possibilità di eccezioni) ai congiunti una rilevante quota dell’asse ereditario, che il de cuius durante la sua vita non può intaccare nè con donazioni nè con la redazione di un testamento nel quale i predetti congiunti siano preteriti (cioè dimenticati) o addirittura diseredati.
Il legislatore, in questo caso, è stato mosso dall’intento di tutelare determinati soggetti che hanno avuto con il defunto rapporti di stretta familiarità, impedendo che con donazioni o disposizioni testamentarie il de cuius possa preferire chiunque attentando alle aspettative dei suoi congiunti più stretti.
Nel redigere il proprio testamento il de cuius è dunque pienamente libero solamente con riguardo ad una quota del suo patrimonio (chiamata “quota disponibile”, in contrapposizione a quella destinata necessariamente ai suoi stretti congiunti, e perciò denominata “quota di legittima quota di riserva o necessaria”): insomma, la sua volontà di destinare beni ad estranei è pur sempre esprimibile, se pur compressa.
Beninteso, le donazioni e il testamento che ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari) non sono invalidi o inefficaci: questi atti sono pienamente validi fino al momento in cui l’erede legittimario pretermesso (cioè dimenticato) o leso o diseredato non agiscano in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, al fine di conseguire appunto la quota loro spettante.
Come detto, gli eredi necessari spesso sono individuati anche con il termine di “legittimari”; a tal fine occorre prestare molta attenzione, in quanto i legittimari (che sono gli eredi necessari) non vanno confusi con gli eredi “legittimi”, e cioè coloro che succedono al defunto qualora questi non lasci un testamento (e che si chiamano eredi “legittimi” perché sono individuati dalla legge, in assenza di una indicazione testamentaria del de cuius).
Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità sono: il coniuge, i discendenti e, in mancanza di discendenti, gli ascendenti.
Ai legittimari spettano di diritto le seguenti quote (le cosiddette “quota di legittima quota di riserva o necessaria”), sulle quali non possono imporsi né oneri, né condizioni di alcuna specie da parte del testatore.
QUOTE DI RISERVA PER LE SINGOLE CATEGORIE DI LEGITTIMARI:
FIGLI
Ai figli è riservata la metà del patrimonio del genitore, se questi lascia un solo figlio:
1/2 Disponibile – 1/2 Legittima del Figlio
due terzi se i figli sono due o più(art. 537 c.c.):
1/3 Disponibile – 2/3 Legittima del Figlio
ASCENDENTI
Agli ascendenti legittimi è riservato un terzo del patrimonio (art. 538 c.c.):
2/3 Disponibile – 1/3 Legittima ascendenti
CONIUGE
Al coniuge è riservata la metà del patrimonio. Inoltre al coniuge sono sempre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se la casa era di proprietà della persona della cui eredità si tratta, o comune. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile:
1/2 Disponibile (diritto di abitazione) – 1/2 Legittima coniuge
QUOTE DI RISERVA NEI CASI DI CONCORSO:
CONIUGI E FIGLI
Se con il coniuge concorre un solo figlio legittimo o naturale, la quota di riserva per il figlio è di un terzo. Al coniuge spetta un altro terzo del patrimonio oltre al diritto di abitazione:
1/3 Disponibile (diritto di abitazione) – 1/3 Legittima coniuge – 1/3 Legittima figlio
Se i figli sono due o più, la complessiva quota di riserva è di tre quarti, di cui spettante al coniuge un quarto del patrimonio e un mezzo ai figli, da dividersi in parti uguali tra tutti.
Al coniuge spetta inoltre il diritto di abitazione:
1/4 Disponibile (diritto di abitazione) – 1/4 Legittima coniuge – 1/2 Legittima figlio
CONIUGE CON ASCENDENTI
Se con il coniuge concorrono gli ascendenti legittimi, a questi spetta un quarto ed al coniuge la metà del patrimonio (art. 544 c.c.).
La disponibile è inoltre gravata dal diritto di abitazione a favore del coniuge superstite.
Se gli ascendenti sono più di uno, la quota ad essi riservata è ripartita con le stesse modalità previste per la successione legittima:
1/4 Disponibile (diritto di abitazione) – 1/4 Legittima ascendente – 1/2 Legittima coniuge
Disposizioni testamentarie eccedenti la disponibilità:
Qualora il testamento leda i diritti dei riservatari, il testamento stesso produrrà i suoi effetti solo parzialmente; l’art. 554 c.c. stabilisce infatti che le disposizioni eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.
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