QUOTA DISPONIBILE
Una parte dell’eredità può essere gestita dal testatore senza alcun tipo di vincolo: si tratta della quota disponibile che dipende, tuttavia, strettamente dalla quota di legittima. Cerchiamo di capire meglio.
CHE COS’E’ LA QUOTA DISPONIBILE?
La legge mette a disposizione un unico strumento per disporre dei propri beni dopo la morte: si tratta del testamento, che ciascuno di noi può redigere liberamente in qualsiasi momento.
Tale libertà, tuttavia, deve fare i conti con un limite ben preciso, stabilito dalla legge: vi è, infatti, una quota dell’asse ereditario che il de cuius (cioè il defunto), durante la sua vita, non può intaccare, disponendone come vorrebbe. Si tratta della c.d. quota di legittima.
Solo se si ha chiaro questo concetto si può esaminare anche quello di quota disponibile: se il diritto di legittima è in grado di contrastare la volontà del testatore, il quale vede comprimersi la propria facoltà di disporre dei proprio beni per testamento, per forza di cose vi sarà una conseguente diminuzione della quota di proprio patrimonio “disponibile”, cioè di quella di cui si può disporre senza vincoli.
COME SI CALCOLA LA QUOTA DISPONIBILE ?
Per calcolare, dunque, la quota disponibile si dovrà verificare anzitutto l’esistenza di eredi necessari (ovvero coniuge, figli, e in mancanza di questi, ascendenti): se mancano, la quota disponibile sarà priva di limitazioni, e dunque pari al 100%. Il testatore potrà operare come meglio crede, senza limitazione alcuna.
Qualora vi sia qualche successore necessario, per procedere al calcolo della disponibile, bisognerà considerare due fattori: da un lato, la “massa” su cui calcolare la quota di legittima, e dall’altra l’ampiezza della quota medesima o delle quote medesime.
Per quanto riguarda la prima, essa non corrisponde semplicemente ai beni caduti in successione (ovvero all’asse ereditario) ma dovranno rientrare anche quei beni eventualmente donati. La massa, dunque, è composta dai beni ereditari e dai beni donati dal defunto.
È importante evidenziare, poi, come il valore della massa (e dunque anche il “peso” dei beni eventualmente donati) debba essere calcolato in riferimento al momento della apertura della successione (cioè quando si verifica la morte) e non in riferimento al momento in cui i beni sono stati donati.
2 commenti
QUOTA DI LEGITTIMA QUOTA DI RISERVA O NECESSARIA – Pratiche Roma · 31 Luglio 2018 alle 18:13
[…] è dunque pienamente libero solamente con riguardo ad una quota del suo patrimonio (chiamata “quota disponibile”, in contrapposizione a quella destinata necessariamente ai suoi stretti congiunti, e perciò […]
successione testamentaria – Pratiche Roma · 31 Luglio 2018 alle 21:58
[…] di testamento la quota della quale il testatore potrebbe liberamente disporre, la cosiddetta “quota disponibile” andrà a beneficio degli eredi, mentre nella successione testamentaria si tiene conto della […]