Il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto nel nostro ordinamento le detrazioni fiscali del 110% (c.d. Ecobonus) delle spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per alcuni interventi di miglioramento energetico e strutturale.

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Superbonus 110%: possibile dal 5 Ottobre

Possibilità certamente importanti che possono essere valutate solamente adesso con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli ultimi provvedimento attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico (Decreto requisiti tecnici e Decreto Asseverazioni).

Dal 5 ottobre 2020 (data di entrata in vigore dei due decreti) i professionisti che si occupano di riqualificazione energetica hanno a disposizione i due strumenti previsti dall’art. 119 del Decreto Rilancio:

Superbonus 110%: gli interventi che accedono al Superbonus

Il Decreto Requisiti tecnici, tra le altre cose, definisce puntualmente i requisiti che devono soddisfare gli interventi previsti ai commi 1 e 2 dell’art. 119 del Decreto Rilancio per poter accedere alle detrazioni fiscali del 110%.

Stiamo parlando degli interventi trainanti di:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;

e degli interventi trainati di efficientamento energetico:

  • riqualificazione energetica su edificio esistente;
  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A;
  • intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A+ sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua;
  • installazione di pannelli solari/collettori solari;
  • acquisto e posa in opera di schermature solari;
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili;
  • acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in sostituzione di impianti esistenti;
  • acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
  • installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
  • installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

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Superbonus 110%: i requisiti tecnici per gli interventi che accedono al Superbonus

Per quanto riguarda i requisiti, l’art. 119 del Decreto Rilancio prevede:

  • nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate (c.d. cappotto termico), è necessario l’utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
  • per tutti gli interventi di miglioramento energetico:
    • il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
    • garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
    • redigere l’attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.
Allegato-E
Requisiti minimi tramittanze per accedere all’Ecobonus

Il Decreto Requisiti tecnici, entrando nel dettaglio, specifica che le asseverazioni previste dall’art. 119, comma 13 del Decreto Rilancio, contengono la dichiarazione del tecnico abilitato che l’intervento ha comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3).

All’asseverazione sono allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Superbonus 110%: il calcolo dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE)

Gli attestati di prestazione energetica (APE), qualora redatti per edifici con più unità immobiliari, sono detti “convenzionali” e sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di fruire del superbonus. Gli APE convenzionali vengono predisposti considerando l’edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua interezza, compreso l’indice EPgl,nren,rif,standard (2019/21) che serve per la determinazione della classe energetica dell’edificio, si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

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Superbonus 110%: il calcolo dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE)

Superbonus 110%: gli allegati all’asseverazione

Per gli interventi di miglioramento energetico (trainanti e trainati) che accedono al superbonus e per gli altri che prevedono la redazione dell’asseverazione, il tecnico abilitato che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

  • i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
  • nel caso in cui i prezzari di cui al punto precedente non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione;
  • sono ammessi alla detrazione, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al decreto Requisiti tecnici.


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