SUAR LO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ RICETTIVE A ROMA
SUAR ROMA – INFORMAZIONI VARIE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
Cosa bisogna fare per avviare un’attività ricettiva?
Per avviare un’attività ricettiva si deve trasmettere, esclusivamente in
via telematica, allo Sportello Unico per le Attività Ricettive (S.U.A.R.) una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) corredata degli atti e delle dichiarazioni che dimostrano il possesso dei requisiti funzionali e strutturali necessari per lo svolgimento dell’attività ricettiva.
La trasmissione della S.C.I.A. avviene nell’ambito del Servizio S.C.I.A. on line accedendo alle pagine www.suaproma.comune.roma.it. Solo per le attività ricettive di campeggi e villaggi turistici, la presentazione della S.C.I.A. è da effettuarsi in formato cartaceo presso lo Sportello Unico per le Attività Ricettive sito in Via di San Basilio, 51 nelle giornate di martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30.
La modulistica della S.C.I.A. è scaricabile dal sito www.suaproma.comune.roma.it.
Dove reperire le informazioni sulle attività ricettive?
Tutte le informazioni necessarie per effettuare la trasmissione della S.C.I.A. on line sono reperibili nella “Guida alla compilazione on line” che è scaricabile dalle pagine del SUAR LO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ RICETTIVE A ROMA.
Vi sono diverse modalità per accedere a tali pagine:
– attraverso il sito www.suaproma.comune.roma.it
– cliccando nel logo S.U.A.R. situato in fondo alla colonna di sinistra della home page del portale
di Roma Capitale www.comune.roma.it
– navigando nelle pagine del Dipartimento Promozione del Turismo e della Moda accessibile dal
portale di Roma Capitale www.comune.roma.it
E’ possibile reperire ulteriori informazioni anche attraverso:
– l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Promozione del Turismo e della Moda sito
in via di San Basilio 51 (adiacente piazza Barberini) dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00, il
martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30
– telefonicamente contattando il numero 06 6710.71654 negli stessi giorni ed orari
Quali sono i riferimenti normativi a cui rifarsi se si vuole aprire un’attività ricettiva?
• Legge della Regione Lazio 6 agosto 2007, n. 13 e ss.mm.ii
• Regolamento della Regione Lazio 7 agosto 2015, n. 8 “Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”
• Regolamento della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 17 e ss.mm.ii. “Disciplina delle strutture ricettive alberghiere”
• Regolamento della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 18 e ss.mm.ii. “Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta”
• Regolamento generale edilizio del Comune di Roma – Delibera n. 5261 del 18.8.1934
• Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale – Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 44 del 24.7.2014
• Legge 7 agosto 1990, n. 241 (con particolare riferimento all’art. 19) “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
• Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (con particolare riferimento all’art. 75) “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
• Decreto Ministero dell’Interno del 9 aprile 1994 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere”
• Decreto Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”
• Deliberazione della Giunta Regione Lazio 14 gennaio 2011, n. 3 “Linee guida sull’igiene dei prodotti alimentari”
Quali sono le tipologie di attività ricettive?
Sulla base della legge della Regione Lazio 6 agosto 2007, n. 13 le strutture ricettive si distinguono nelle seguenti tipologie:
• Strutture ricettive alberghiere: alberghi, dipendenze alberghiere e residence
• Strutture ricettive extralberghiere: guest house o affittacamere, case per ferie, ostelli per la gioventù, hostel o ostelli, bed & breakfast gestiti in forma imprenditoriale ed in forma non imprenditoriale, case e appartamenti per vacanze gestite in forma imprenditoriale ed in forma non imprenditoriale
• Strutture ricettive all’aria aperta: camping e villaggi turistici.
Cosa bisogna fare per inviare la SCIA on line per le attività ricettive di tipo non imprenditoriale quali casa vacanza e bed & breakfast gestite da persona fisica?
Per poter presentare una SCIA on line per le attività ricettive non imprenditoriali occorre essere in possesso di una password che si ottiene identificandosi al Portale di Roma Capitale e seguire questo procedimento:
1) Dalla home page del portale di Roma Capitale www.comune.roma.it procedere all’identificazione cliccando nella sezione “Identificazione al Portale” e selezionare “Identificazione mediante documento d’identità da inviare via fax, posta o email”.
Seguire le istruzioni che saranno successivamente fornite dal sistema.
2) Ottenuta l’abilitazione collegarsi attraverso al sito www.suaproma.comune.roma.it e accedere
alla sezione “Accesso persona fisica” nella colonna di sinistra.
3) Inserire l’identificativo e la password ed accedere alla sezione “Compilazione richiesta”
attraverso la quale si accede alla compilazione e trasmissione della S.C.I.A. on line.
Cosa bisogna fare per inviare la SCIA on line per le attività ricettive di tipo imprenditoriale?
Per poter presentare una SCIA on line per le attività di tipo imprenditoriali occorre registrarsi al Portale delle Persone Giuridiche collegandosi all’indirizzo www.tributi.comune.roma.it seguendo questa procedura:
1) Nella pagina di Login “Persona Giuridica” nel campo a sinistra cliccare su “Registrati”
2) Selezionare l’opzione “Persona Giuridica” e seguire le istruzioni inserendo la Partita I.V.A
Dopo la registrazione ed ottenuta l’abilitazione, collegarsi attraverso il sito www.suaproma.comune.roma.it e accedere alla sezione “Accesso imprese ed intermediari ” nella colonna di sinistra. Inserire l’identificativo e la password ed accedere alla sezione “Compilazione richiesta” attraverso la quale si accede alla compilazione e trasmissione della S.C.I.A. on line.
7. Come fare per effettuare il versamento dei diritti di istruttoria?
Per ogni S.C.I.A. telematica inviata allo Sportello per le Attività Ricettive occorre effettuare il
pagamento per i diritti di istruttoria attraverso la compilazione di una reversale. Per compilare la
reversale procedere come di seguito indicato collegandosi nella home page del
portalewww.comune.roma.it – sezione di sinistra “Elenco servizi on line” alle pagine “Servizi di
Riscossione Reversali”:
1) Andare sul menù di sinistra e selezionare “Nuova reversale”.
2) Selezionare la struttura di competenza “Dipartimento Turismo”.
3) Selezionare “ambito SUAR”.
4) Selezionare “Tipo Reversale Attività Ricettive Alberghiere ed Extralberghiere”.
5) Selezionare la causale.
6) Premere il tasto “Conferma”.
Dopo aver compilato e confermato la reversale le modalità di pagamento sono le seguenti:
1) Pagamento on line mediante utilizzo di carta di credito.
2) Pagamento presso ricevitoria SISAL con la copia della reversale di pagamento.
La reversale è un allegato obbligatorio della S.C.I.A.
Solo per la presentazione delle S.C.I.A. cartacee relative ai camping ed i villaggi turistici il
pagamento può avvenire telematicamente allegando alla S.C.I.A. copia dell’avvenuto pagamento
della reversale.
8. Quali sono gli importi relativi ai diritti di istruttoria per la presentazione della S.C.I.A. ?
DIRITTI DI ISTRUTTORIA RELATIVI AI SERVIZI PER LE ATTIVITA’ RICETTIVE
ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE
1) Presentazione S.C.I.A. per avvio nuovi esercizi
– diritti di istruttoria strutture ricettive entro i mq. 250- € 250,00
– diritti di istruttoria strutture ricettive da mq.251 a mq.500- € 600,00
– diritti di istruttoria strutture ricettive oltre i mq. 501 -€ 1.000,00
2) Presentazione S.C.I.A. a seguito di modifiche (ristrutturazioni, ampliamento o riduzione della
capacità ricettiva, inserimento servizi di somministrazione bevande e alimenti o centro
benessere)
– diritti di istruttoria strutture ricettive entro i mq. 250- € 50,00
– diritti di istruttoria strutture ricettive da mq.251 a mq.500 -€ 150,00
– diritti di istruttoria strutture ricettive oltre i mq. 501 -€ 300,00
3) Presentazione S.C.I.A. a seguito di modifiche societarie, cambi della titolarità o della gestione,
variazioni di classificazione e modifica periodi di apertura
– diritti di istruttoria € 21,00
(ATTENZIONE: da versare € 21,00 per ogni modifica indicata al punto 3. Ad esempio:
presentazione S.C.I.A. per subentro nell’esercizio a seguito di affitto di azienda con cambio della
classificazione da 3 a 4 stelle versamento da effettuare pari a € 42,00)
DIRITTI DI ISTRUTTORIA RELATIVI AI CAMPING E VILLAGGI TURISTICI
1) Presentazione S.C.I.A. per avvio nuovi esercizi
– diritti di istruttoria fino a 500 persone € 150,00
– diritti di istruttoria fino a 1000 persone € 300,00
– diritti di istruttoria oltre 1000 persone € 600,00
2) Presentazione S.C.I.A. a seguito di modifiche (ristrutturazioni, ampliamento o riduzione della
capacità ricettiva, inserimento servizi di somministrazione bevande e alimenti o altri servizi)
– diritti di istruttoria fino a 500 persone € 50,00
– diritti di istruttoria fino a 1000 persone € 100,00
– diritti di istruttoria oltre 1000 persone € 150,00
3) Presentazione S.C.I.A. a seguito di modifiche societarie, cambi della titolarità o della gestione,
variazioni di classificazione e modifica periodi di apertura
– diritti di istruttoria € 21,00
(ATTENZIONE: da versare € 21,00 per ogni modifica indicata al punto 3. Ad esempio:
presentazione S.C.I.A. per subentro nell’esercizio a seguito di affitto di azienda con cambio della
classificazione versamento da effettuare pari a € 42,00)
9. Quale è la procedura per scegliere la denominazione e la classificazione di una nuova
attività ricettiva?
L’attribuzione di denominazione e di classificazione (o anche il cambio di denominazione o di
classificazione) di un esercizio ricettivo avviene mediante dichiarazione da sottoscrivere in
un’apposita sezione della S.C.I.A.
Oltre tale dichiarazione il titolare dell’esercizio è tenuto a compilare ed a trasmettere la TABELLA
RIEPILOGATIVA scaricabile nella sezione “Consultazione modulistica”
diwww.suaproma.comune.roma.it.
La denominazione prescelta non può essere uguale o simile a quella di altre strutture ricettive
già esistenti
E’ possibile verificare la denominazione delle strutture ricettive consultando le pagine del sito di
Roma Capitale www.060608.it – Sezione “Dormire”.
10. Il Bed and Breakfast può essere un’attività imprenditoriale?
Si, la nuova normativa (Regolamento Regionale n.8/2015) prevede che lo svolgimento
dell’attività di Bed & Breakfast possa essere svolta in forma imprenditoriale (Ditta Individuale)
con l’obbligo della residenza e del domicilio del titolare dell’impresa presso l’esercizio come per
la persona fisica.
11. Cos’è il contributo di soggiorno?
Il contributo di soggiorno, modificato con la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 44 del
24/07/2014, è dovuto dall’ospite e viene applicato dalle strutture ricettive alberghiere ed
extralberghiere.
Il contributo di soggiorno è calcolato per persona e pernottamento. I titolari delle strutture ricettive
sono tenuti a versare il contributo di soggiorno pagato dagli ospiti a Roma Capitale.
INFORMAZIONI UTILI PER IL TURISTA
Roma Capitale ha stabilito, per coloro che soggiornano negli alberghi, case vacanze,
affittacamere, bed and breakfast e campeggi di Roma, esclusi gli ostelli, il pagamento di un
contributo di soggiorno per ogni notte trascorsa nelle strutture della città.
Dal 1° Settembre 2014 le tariffe, che si riferiscono a persona, sono le seguenti:
Alberghi
1- 2 stelle 3 euro al giorno Max 10 giorni
3 stelle 4 euro al giorno
4 stelle 6 euro al giorno
5 stelle 7 euro al giorno
Bed and breakfast, Affittacamere, Case per ferie,
case e appartamenti vacanze 3,5 euro al giorno Max 10 giorni
Agriturismi e Residenze turistiche alberghiere 4 euro al giorno Max 10 giorni
Strutture ricettive all’aria aperta, 2 euro al giorno Max 5 giorni
campeggi ed aree attrezzate per la sosta
temporanea
(*) I prezzi si intendono a persona
Come si paga? Può essere pagato in contanti o con carta, alla fine del soggiorno, direttamente
alle strutture ricettive che rilasciano una ricevuta nominativa di pagamento. Il contributo, inoltre, si
applica fino ad un max di 10 notti consecutive nell’anno solare purché effettuati nella stessa
struttura ricettiva; 5 notti se si tratta di strutture ricettive all’aria aperta, campeggi ed aree
attrezzate per la sosta temporanea .
Chi non deve pagarla? Chi è residente a Roma, i bambini fino ai 10 anni, chi accompagna i
pazienti per motivi di salute, il personale della Polizia di Stato e delle altre forze armate e un autista
di pullman ed un accompagnatore turistico ogni 23 partecipanti.
Per info: chiama lo 060608 o visita i siti www.turismoroma.it e www.comune.roma.it.
Una quota del contributo di soggiorno servirà a migliorare l’accoglienza dei turisti e, in particolare,
parte delle somme verranno destinate a spese per arredo urbano, decoro e promozione turistica.
12. È necessario trasmettere la tabella prezzi alla Regione Lazio per la vidimazione?
No, poiché con la legge della Regione Lazio 27.11.2013, n. 8 , art.13 cessa l’obbligo annuale di
comunicazione dei prezzi. Ad ogni modo i titolari delle strutture ricettive sono tenuti ad esporre,
in modo ben visibile al pubblico nelle stanze e all’ingresso della struttura, nonché sui siti web e
sulle pagine web delle strutture stesse, i prezzi praticati nell’anno di riferimento.
13. Ho appena aperto una struttura ricettiva. Posso inserirla sui siti ufficiali di Roma
Capitale?
La redazione delle pagine web di Roma Capitale www.www.060608.it – sezione “Dormire” ,
provvede ad inserire ed aggiornare le strutture ricettive abilitate riportando tutte le informazioni
utili ai turisti contenute nella S.C.I.A. In ogni caso il titolare dell’esercizio ricettivo può inoltrare
all’indirizzo e-mail redazione@zetema.it ogni ulteriore informazione inerente i servizi e le offerte
della propria attività.
14. È possibile modificare il periodo di apertura di un’attività già abilitata? Con quale
modalità?
Sì, il periodo di apertura si modifica inoltrando una nuova Segnalazione Certificata di Inizio
Attività ed indicando il nuovo periodo di apertura . Seguire le indicazioni fornite dal sistema per la
compilazione.
15. Cosa bisogna fare per cessare un’attività ricettiva?
Per cessare un’attività ricettiva il titolare dell’esercizio deve trasmettere allo Sportello Unico per
le Attività Ricettive una comunicazione, corredata di fotocopia del documento di riconoscimento,
contenente i seguenti dati:
– Generalità del titolare dell’attività
– Denominazione, indirizzo dell’attività ricettiva e tipologia della struttura ricettiva
-Estremi dei titoli abilitativi
– Data di effettiva cessazione dell’attività
– Firma e data
Oltre alla comunicazione occorre versare i diritti di istruttoria di € 21,00 attraverso la reversale
telematica.
Le modalità di trasmissione della comunicazione, unitamente al documento d’identità e della
reversale di pagamento sono le seguenti:
– di persona recandosi al SUAR (Sportello Unico Attività Ricettive) in via di San Basilio 51,
negliorari di apertura al pubblico
– tramite fax (06 6710.4017), o tramite posta elettronica certificata
(PEC) protocollo.turismo@pec.comune.roma.it o raccomandata postale A/R, indirizzata allo
Sportello Unico per le Attività Ricettive – SUAR, via di San Basilio 51 – 00187 Roma.
Nel caso in cui il titolare dell’attività sia in possesso di una precedente autorizzazione con marca
da bollo, l’originale deve essere riconsegnato unitamente alla dichiarazione di cessazione
stessa.
16. È obbligatorio avere la residenza e il domicilio in un B&B?
Sì, come disciplinato dall’art. 9 del Regolamento Regionale n. 8/2015.
17. È possibile volturare un’attività di B&B o casa vacanza non imprenditoriale?
No, si possono volturare solamente le attività svolte in forma imprenditoriali.
18. E’ possibile avere la residenza o il domicilio presso una casa o un appartamento per
vacanza ?
No, il nuovo Regolamento della Regione Lazio n. 8 del 7 agosto 2015 all’art. 7, comma 1,
impone che all’interno di tali strutture, gestite sia in forma imprenditoriale che non
imprenditoriale, non vi siano persone residenti né domiciliate.
19. Per un’attività ricettiva extralberghiera è necessario il consenso del condominio?
La normativa regionale che disciplina le attività ricettive extralberghiere non prevede che i
Comuni debbano accertare il consenso del condominio. In caso di non approvazione da parte
del Condominio all’esercizio ricettivo lo stesso dovrà procedere nei confronti del titolare
attraverso azioni legali di natura civilistica.
Il Regolamento Regionale n. 8 del 2015, all’art.9, prevede soltanto per l’attività di B&B l’obbligo
di allegare alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) copia della comunicazione
dell’avvio di attività da inoltrarsi all’Amministrazione Condominiale con le modalità previste sulla
SCIA.
20. Cos’è il modello C 59?
Il modello ISTAT C 59 è un modulo attraverso il quale vengono comunicati da parte di tutti i
titolari di esercizi ricettivi i dati sui flussi turistici. Deve essere compilato e trasmesso
telematicamente collegandosi al sito della Regione Lazio www.visitlazio.com – sezione Radar.
Tale obbligo è stato sancito dalla Legge Regione Lazio n. 17/2011.
1 commento
Francesca Popolini · 14 Ottobre 2021 alle 17:17
E’ possibile cancellare la SCIA di un precedente gestore di B&B se quest’ultimo non lo fa, una volta cancellato il contratto di affitto, nello stesso appartamento? Infatti la mancata cancellazione di una SCIA da parte del gestore impedisce al successivo gestore di B&B di subentrare nello stesso appartamento.
Come fare?