Successione testamentaria
La successione testamentaria è quella regolata dal testamento, in quanto gli eredi sono individuati dal testatore, il quale può scegliere di destinare i propri beni in modo diverso da quanto stabilito dalla legge, oppure può individuare quale erede un soggetto estraneo all’ambito familiare, o un ente di pubblica utilità.
Nella successione testamentaria le quote possono essere differenti rispetto alla successione legittima e alla successione necessaria.
Il legislatore ha previsto che una determinata quota di eredità, detta “quota di riserva“, sia destinata a determinati soggetti, i legittimari (coniuge, figli ed ascendenti, in mancanza di figli).
In mancanza di testamento la quota della quale il testatore potrebbe liberamente disporre, la cosiddetta “quota disponibile” andrà a beneficio degli eredi, mentre nella successione testamentaria si tiene conto della volontà del de cuius di voler disporre anche della quota disponibile.
Successione testamentaria: quote disponibili
Come ho anticipato, il patrimonio ereditario può essere distinto in due parti: la prima consiste nella quota disponibile, della quale il testatore è libero di disporre;
la seconda è la quota di legittima(o di riserva), di cui il testatore non può disporre a favore degli eredi legittimi o estranei perché spettante, per legge, a soggetti specifici (legittimari) legati al de cuius da rapporti di parentela o da un rapporto di coniugio: si tratta di coniuge, figli e ascendenti.
Il motivo di questa indisponibilità della quota di legittima è che il legislatore ha voluto consentire a determinati soggetti di ricevere una quota minima del patrimonio del testatore: per questo ad essi è stato riconosciuto il titolo ereditario di legittimari.
Successione testamentaria e incapacità
La successione testamentaria presuppone che il testatore sia capace di redigere testamento. Il legislatore dispone che possono disporre per testamento tutti coloro che non sono stati dichiarati incapaci dalla legge. Sono, pertanto, identificati come incapaci i seguenti soggetti:
- i minorenni;
- gli interdetti per infermità mentale i quali, come ricordato nella sentenza della Suprema Corte 31.03.2011, n. 7477, diventano legalmente incapaci solamente al momento della pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 421 c.c. con la conseguenza che, il testamento redatto anche durante la fase di giudizio, resta valido salvo si dimostri l’incapacità di intendere e di volere al momento della testamenti factio;
- i soggetti che, sebbene non interdetti, siano stati incapaci di intendere e volere al momento della testamenti factio. In tal caso sarà a carico di chi intende dimostrare l’incapacità del testatore addurre elementi che facciano ritenere il testatore incapace. La Suprema Corte, nella sentenza 05.01.2011, n. 230, ha ribadito che, ai fini della valutazione dello stato psichico del testatore, possono desumersi elementi utili anche dalla medesima scheda testamentaria.
La giurisprudenza si è pronunciata spesso in materia di incapacità di intendere e volere del testatore e, recentemente, nella sentenza 06.11.2013, n. 24881 ha sottolineato che, ai fini dell’annullamento di un testamento per incapacità del testatore, è necessario fornire la prova che l’infermità o la causa perturbatrice privi in modo assoluto il testatore della coscienza dei propri atti.
Quid iuris in riferimento ai soggetti non previsti dal legislatore, come gli inabilitati ed i beneficiari di amministrazione di sostegno? La norma contenuta nell’art. 591 c.c., prevedendo i casi in cui è fatto divieto di testare, è norma speciale che non si applica analogicamente: le ipotesi di divieto sono quindi tassative.
In dottrina è stato sollevato il paradosso relativo al minore emancipato: nonostante possa essere stato autorizzato a sposarsi ed a continuare l’impresa, egli non può fare testamento.
CHI PUÒ ESSERE BENEFICIARIO DI UN LASCITO TESTAMENTARIO?
Possono essere destinatarie di un testamento tutte le persone fisiche nate o concepite prima dell’apertura della successione e le persone giuridiche, quali ad esempio, enti di ricerca, di assistenza e di pubblica utilità. Ogni beneficiario deve essere indicato con chiarezza e precisione per essere individuato in modo inequivocabile. E’ infatti nulla ogni disposizione testamentaria a favore di persona incerta o a favore di persona da nominarsi da un terzo.
QUAL’È LA DIFFERENZA TRA EREDE E LEGATARIO?
L’erede subentra al testatore in tutto il suo patrimonio o in una quota di esso, e risponde dei debiti ereditari; il legatario invece acquisisce diritti patrimoniali specifici, e non risponde dei debiti ereditari.
1 commento
quota di legittima quota di riserva o necessaria – Pratiche Roma · 30 Luglio 2018 alle 18:28
[…] caso di successione testamentaria, una quota del patrimonio (quota di legittima quota di riserva o necessaria) deve essere […]