CHE COS’E’ IL TESTAMENTO?
L’art. 587 del codice civile definisce: “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.
PERCHE’ FARLO?
Perché è un atto che consente di destinare i propri beni alle persone a noi più care e secondo i principi e i valori da ciascuno condivisi (successione testamentaria).
In assenza di testamento, il nostro patrimonio potrebbe essere diviso tra parenti fino al sesto grado (successione legittima) o, in loro assenza, attribuito direttamente allo Stato.
QUALE FORMA DEVE AVERE?
Il testamento può essere pubblico, essere cioè redatto da un notaio alla presenza di due testimoni (né parenti né beneficiari del testamento), oppure olografo, essere cioè redatto, datato e sottoscritto (con nome e cognome) interamente dal disponente di proprio pugno su un semplice foglio di carta (occorre in tal caso prestare attenzione al rispetto della forma, perché in assenza di uno di questi requisiti è nullo).
Mentre nel caso di testamento per atto di notaio vi è una maggiore certezza del rispetto delle volontà del disponente, nel caso sia olografo bisogna considerare il rischio che lo stesso vada, anche solo accidentalmente, perduto o venga distrutto o sottratto.
Per evitare che questo accada, è possibile depositare l’originale presso un notaio, conservandone una copia.
Può essere opportuno avvertire una persona di fiducia dell’avvenuta redazione e del suo avvenuto deposito, ed eventualmente consegnare alla medesima persona un secondo originale del documento.
IL TESTAMENTO MI VINCOLA PER SEMPRE?
La disposizione testamentaria, qualunque forma essa assuma, è in ogni momento revocabile.
È dunque possibile modificare il contenuto e disporre nuovamente dei propri beni a favore di terzi, qualora si cambi, per qualsiasi ragione, idea.
In caso di testamento olografo, ogni successiva aggiunta o variazione deve essere scritta, datata e sottoscritta dal disponente di proprio pugno.
È possibile apportare modifiche anche scrivendo in calce al documento già redatto: è però necessario apporre la data delle modifiche e sottoscrivere nuovamente.
QUALI TIPI DI TESTAMENTO ESISTONO?
Il nostro ordinamento giuridico prevede tre forme ordinarie di testamento:
OLOGRAFO: è la forma più semplice. Per redigerlo è sufficiente scrivere di proprio pugno le disposizioni di ultima volontà su qualunque foglio, datarle e sottoscriverle.
PUBBLICO: prevede la presenza di un Notaio. Per redigerlo è opportuno recarsi da un Notaio, il quale, alla presenza di due testimoni – metterà per iscritto le volontà dichiarate.
SEGRETO: è un tipo di disposizione poco frequente. Si tratta di una disposizione testamentaria di cui il Notaio e i testimoni ignorano il contenuto. Alla presenza di due testimoni il Notaio riceve il testamento, che può essere sigillato dal testatore stesso o dal Notaio al momento del ricevimento.
SPECIALE: sono testamenti ai quali si ricorre solo quando non è possibile redigere un testamento ordinario. I testamenti speciali prevedono una semplificazione delle formalità ma la loro validità è limitata.
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5 commenti
quota legittima o necessaria – Pratiche Roma · 30 Luglio 2018 alle 12:12
[…] legge italiana protegge i congiunti più stretti, limitando la libertà di disporre con il proprio testamento: nella successione testamentaria infatti una parte del patrimonio deve essere “riservata” a […]
quota di legittima quota riservata o necessaria – Pratiche Roma · 30 Luglio 2018 alle 12:36
[…] legge italiana protegge i congiunti più stretti, limitando la libertà di disporre con il proprio testamento: nella successione testamentaria infatti una parte del patrimonio deve essere “riservata” a […]
QUOTA DISPONIBILE – Pratiche Roma · 31 Luglio 2018 alle 20:53
[…] mette a disposizione un unico strumento per disporre dei propri beni dopo la morte: si tratta del testamento, che ciascuno di noi può redigere liberamente in qualsiasi […]
LASCITO TESTAMENTARIO – Pratiche Roma · 31 Luglio 2018 alle 21:58
[…] di un certo rilievo; tipicamente si tratta di una manifestazione di liberalità espressa con il testamento (per successione testamentaria). A questi fini è molto prossimo al legato, dal quale si […]
ARTICOLI – Pratiche Roma · 3 Agosto 2018 alle 11:50
[…] Geometra Davide Galotto 30 luglio 2018 QUOTA DISPONIBILE Una parte dell’eredità può essere gestita dal testatore senza alcun tipo di vincolo: si tratta della quota disponibile che dipende, tuttavia, strettamente dalla quota di legittima. Cerchiamo di… Read more […]